ISSN 2385-1376
Testo massima
In grado di appello la sentenza in forma semplificata può essere pronunciata anche qualora un litisconsorte non costituito abbia notificato appello incidentale. Nel giudizio di appello la completezza del contraddittorio va riferita alla rituale instaurazione del medesimo, con la notifica dell’appello, non potendo assumere alcun rilievo la scelta processuale di una parte, abilitata essa pure all’impugnazione in via principale, di presentare appello incidentale, e dovendo, in tal caso, premunirsi di verificare l’eventuale fissazione di camera di consiglio per la trattazione dell’istanza incidentale cautelare, onde intervenire nella medesima, con costituzione formale, né potendo ignorare l’eventualità di decisione in forma semplificata.
E’ questo il principio sancito dal Consiglio di Stato, sezione quarta, nella sentenza n. 4982 depositata il 6 ottobre 2014.
E’ necessaria una breve premessa.
Nell’ambito del Consiglio di Stato la quarta sezione è stata quella, fra le sezioni giurisdizionali, che ha fatto maggior uso con risultati soddisfacenti dello strumento della decisione in forma semplificata.
La motivazione della sentenza in forma semplificata importa uno stile tendenzialmente uniforme, essenziale, privo di obiter dicta, che risponde all’esigenza di concisione sempre raccomandata dal legislatore; la regola di diritto emerge con maggior chiarezza e la finalità propria della giurisprudenza dell’uniforme interpretazione della legge nelle sue funzioni di certezza del diritto, eguaglianza dei soggetti di fronte alla legge, unità del diritto nello Stato , è meglio soddisfatta.
Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha rigettato l’opposizione di terzo proposta da un Comune ai sensi dell’art. 108, comma 1, del codice del processo amministrativo.
Il Comune, controinteressato e litisconsorte necessario del giudizio di appello, lamenta di essere stato pretermesso dallo stesso giudizio che si era concluso con l’emissione di sentenza in forma semplificata. Il suddetto Ente non si era costituito nel giudizio de quo ma aveva proposto appello incidentale.
Con l’opposizione di terzo, quindi, il Comune ha lamentato la mancanza dei presupposti necessari per la decisione in forma semplificata da parte del Consiglio di Stato, poiché quest’ultima avrebbe posto nel nulla l’appello incidentale nel frattempo notificato.
Il Consiglio di Stato rigettando il ricorso in opposizione, ritenendolo infondato, ha preliminarmente osservato che il termine a difesa di tra l’ultima notificazione del ricorso e la data dell’udienza camerale fissata per la decisione sulla domanda cautelare è stato rispettato.
Inoltre, ha ritenuto che “nel giudizio di appello la completezza del contraddittorio va riferita alla rituale instaurazione del medesimo, con la notifica dell’appello, non potendo assumere alcun rilievo la scelta processuale di una parte, abilitata essa pure all’impugnazione in via principale, di presentare appello incidentale, e dovendo, in tal caso, premunirsi di verificare l’eventuale fissazione di camera di consiglio per la trattazione dell’istanza incidentale cautelare, onde intervenire nella medesima, con costituzione formale, né potendo ignorare l’eventualità di decisione in forma semplificata“.
Da ciò discende che il Comune non può che imputare a sé la tardiva e inutile notificazione dell’appello incidentale.
Testo del provvedimento
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