ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di processo tributario, nelle controversie cui non risulti applicabile ratione temporis l’art.153 cpc, comma 2, (introdotto con L. n.69/2009), il termine “lungo” per l’impugnazione decorre, per la parte cui non sia stata debitamente comunicato nè l’avviso di trattazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, nè il dispositivo della sentenza, dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze.
Così la Corte di Cassazione, con sentenza n. 6048 del 11/03/2013, ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa introdotta dalla L. 69/2009, ampliando la tutela del diritto alla difesa ed all’attiva partecipazione al processo affinchè la stessa non venga vanificata da un’omissione degli Uffici Pubblici.
Il caso di specie, vedeva un contribuente lamentarsi di non aver ricevuto l’avviso di trattazione della causa né quello del dispositivo della sentenza, che aveva determinato il passaggio in giudicato della pronuncia dalla Commissione Tributaria Provinciale.
Proposto appello la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato la domanda sulla circostanza in base alla quale era stata la stessa società (contribuente) ad aver instaurato il giudizio proponendo il ricorso avverso l’avviso di accertamento.
Secondo la CTR, pertanto, alla posizione del contribuente, non si applicava la disciplina dell’art.327 cpc, essendo la società a conoscenza del processo (per averlo introdotto).
La Cassazione, in dissenso anche rispetto all’orientamento tradizionale di questa Corte (secondo cui il termine entro cui il contribuente deve proporre appello decorre inesorabilmente dalla data di deposito della sentenza stessa in quanto egli è a conoscenza della pendenza della controversia) riformula la decisione adottata nei precedenti gradi di giudizio stabilendo che il termine per impugnare decorre da quando la parte ha saputo della sentenza, attribuendo così al contribuente un più ampio margine di respiro.
Invero, spiegano gli ermellini, che l’art.22 D.Lgs. n. 546 del 1992, (che prevede un duplice obbligo di comunicazione) assume ancor più rilevanza in un procedimento (come quello tributario) che si svolge su impulso d’ufficio senza che sia prevista una fase istruttoria o di trattazione su istanza di parte e ove il ricorrente “affida” la sua richiesta alla Commissione Tributaria, nella attesa di una convocazione che può avvenire ad anni di distanza.
La incresciosa situazione che si viene a creare ove questo duplice obbligo di comunicazione non sia rispettato, può essere risolta dalla introduzione nel processo civile dell‘art.153 cpc, comma 2, (per le controversie instaurate dopo la data della entrata in vigore della legge 69/2009) in forza del quale “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede a norma dell’art. 294, commi 2 e 3“.
Questa Corte ha poi affermato che l’innovazione legislativa del 2009 (che nel caso di specie non risulta applicabile ratione temporis) costituisce espressione del principio della effettività della tutela giurisdizionale scolpito sia nell’art.111 Cost., sia nell’art.6 della CEDU.
Appare pertanto coerente ai principi costituzionali ed a quelli della Carta Europea dei diritti dell’Uomo che il diritto alla difesa ed all’attiva partecipazione al processo non sia vanificato da un’omissione degli Uffici Pubblici e quindi procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in vigore precisando che il termine “lungo” per l’impugnazione delle sentenze di cui al primo comma dell’art.327 cpc decorre per la parte cui non sia stata debitamente comunicato nè l’avviso di trattazione di cui al D.Lgs. n.546 del 1992, art.22, nè il dispositivo della sentenza (ai sensi dell’art.37 del medesimo decreto), dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze”.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8667/2010 proposto da:
ALFA SPA;
– RICORRENTE –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– CONTRORICORRENTE –
avverso la sentenza n. 104/01/2009 della Commissione Tributaria Regionale di BOLOGNA del 24.9.09, depositata il 19/11/2009;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ALFA spa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna 104/01/09 del 14 novembre 2009, che rigettava l’appello della contribuente e confermava la sentenza di primo grado 168/11/2007 che aveva riconosciuto l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza 389/14/03 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. La CTR così motivava: “ritiene questa Commissione che la sentenza n. 389/14/03 sia da considerare passata in giudicato per effetto del mancato gravame dei vizi procedurali che andava proposto con rituale ricorso nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge. Nel caso in esame la “ALFA SpA” risultava costituita in giudizio avendo introdotto il processo proponendo il ricorso avverso l’Avviso di accertamento e la sua posizione, pertanto, non si inquadra in quanto previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art.38, comma 3, ultimo periodo, che ha inserito nel processo tributario la disciplina dell’art.327 cpc, laddove il decorrere il termine annuale per l’impugnazione della sentenza dalla conoscenza della stessa, qualora la parte non costituita dimostri di non essere a conoscenza del processo per nullità della citazione, o della notifica, e della comunicazione della fissazione dell’udienza, ma Come evidenziato, la società era a conoscenza del processo per averlo introdotto con il ricorso proposto avverso l’Avviso di accertamento e, quindi, il gravame della più volte citata sentenza va rigettato perchè proposto oltre il termine previsto dai comma 1), dell’art.327 cpc, termine che decorre dal deposito della sentenza, non assumendo, nel caso in esame, alcun rilievo la comunicazione da parte della segreteria della Commissione tributaria, poichè la società non ha potuto dimostrare di essere contumace involontaria ed incolpevole, e non poteva dimostrarlo proprio perchè era a conoscenza del ricorso dalla medesima proposto“.
4. E’ stata depositata relazione ex art. 380bis epe, con cui veniva proposto il rigetto del ricorso. Ma il Collegio con ordinanza 17 aprile – 5 giugno 2012 ha rimesso la controversia alla Pubblica Udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Il Collegio ritiene di accogliere il ricorso, in dissenso rispetto all’orientamento tradizionale di questa Corte secondo cui il termine entro cui il contribuente deve proporre appello avverso la sentenza di primo grado che rigetti il suo ricorso decorre inesorabilmente dalla data di deposito della sentenza stessa in quanto egli è a conoscenza della pendenza della controversia.
Occorre infatti considerare che in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.22, “la segreteria da comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta (ridotti a 10 ove si discorra di recupero di aiuti di Stato) giorni liberi prima“. E (comma 2) “uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio“. A sua volta, l’art. 37 prevede (comma 2) che “il dispositivo della sentenza sia comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito di cui al precedente comma“.
Dunque il legislatore assume nei confronti del ricorrente (o dell’appellante in secondo grado) un “duplice affidamento” di informazione, tanto più rilevante in un procedimento che si svolge su impulso d’ufficio senza che sia prevista una fase istruttoria o di trattazione su istanza di parte.
Il ricorrente “affida” la sua richiesta alla Commissione Tributaria, nella attesa di una convocazione che può avvenire ad anni di distanza.
La incresciosa situazione che si crea ove questo duplice obbligo di comunicazione non sia rispettato e conseguentemente la parte non eserciti tempestivamente il diritto di impugnazione, può essere risolta, per le controversie instaurate dopo la data della entrata in vigore della legge 69/2009 (avvenuta il 4 luglio 2009), dalla introduzione nel processo civile – e quindi anche nel processo tributario in virtù del generale rinvio operato dal D.Lgs. n. 56 del 1992, art. 1, comma 2, (come affermato nelle sentenze di questa Corte 16572/2011 3277/2012) – dell’art.153 cpc, comma 2, in forza del quale “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede a norma dell’art. 294, commi 2 e 3“.
Questa Corte ha poi affermato che l’innovazione legislativa del 2009 (qui non applicabile ratione temporis) costituisce espressione del principio della effettività della tutela giurisdizionale scolpito sia nell’art.111 Cost., sia nell’art.6 della CEDU (sentenza delle Sezioni Unite n. 15144 dell’11 luglio 2011; ordinanza n.14627 del 17 giugno 2010 della seconda sezione civile).
Appare pertanto coerente ai principi costituzionali ed a quelli della Carta Europea dei diritti dell’Uomo che il diritto alla difesa ed all’attiva partecipazione al processo non sia vanificato da un’omissione degli Uffici Pubblici e quindi procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in vigore enunciando il seguente principio di diritto:
“In tema di processo tributario, nelle controversie cui non risulti applicabile l’art. 153 c.p.c., comma 2, (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), il termine “lungo” per l’impugnazione delle sentenze di cui al primo comma dell’art. 327 c.p.c. decorre per la parte cui non sia stata debitamente comunicato nè l’avviso di trattazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, nè il dispositivo della sentenza (ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto), dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze“.
PQM
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, che provvederà anche per le spese del presente grado di giudizio.
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Numero Protocolo Interno : 149/2013