Sommario: 1. Premessa – 2. Misure di prevenzione ex D. lgs. n. 159/2011. – 3. Inferenza delle misure “antimafia” nel processo esecutivo: spunti applicativi – 4. -Inestensibilità dell’art. 104 bis disp. att. c.p.p. alle misure “ordinarie” – 5. Confisca definitiva e giurisprudenza civile – 6. Giurisprudenza penale: la regola dell’ordo temporalis – 7. La giurisprudenza civile di merito – 8. Pericolo di infruttuosità della vendita. 9. Considerazioni finali.
L’incidenza dei provvedimenti di sequestro e confisca nei confronti dei creditori che abbiano promosso esecuzione immobiliare contro i beni sottoposti alle misure espropriative a favore dello Stato è oggetto di risalenti contrasti. In assenza di una disciplina uniforme, lo scopo prioritario che gli interpreti si prefiggono è quello di individuare un punto di equilibrio tra le esigenze di repressione del fenomeno criminale e la tutela dei creditori e dei terzi aggiudicatari.
Il tema potrebbe apparire di scarsa attualità alla luce della prossima entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza che estenderà la portata operativa delle norme del codice antimafia anche ai rapporti tra misure cautelari penali e procedure di liquidazione giudiziale; tuttavia, a ben vedere, si tratta di materie non sovrapponibili né suscettibili di applicazione analogica, e la cui decorrenza è stato peraltro ulteriormente posticipata a seguito dell’emergenza epidemiologica.
Allo stato, dunque, malgrado il susseguirsi di interventi legislativi e di coraggiose opinioni dottrinali, non è ancora possibile individuare criteri risolutivi tra i confliggenti interessi, ma alcuni recenti arresti giurisprudenziali, anche di legittimità, consentono di abbozzare un breve excursus ragionato sugli istituti coinvolti, nell’intento di offrire alcuni spunti pratici e applicativi.
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