ISSN 2385-1376
Testo massima
Sussiste, ai sensi dell’articolo 10 legge 218/95, la giurisdizione italiana in relazione al ricorso per sequestro conservativo di partecipazioni societarie detenute da società lussemburghesi in società italiane, trattandosi di provvedimento cautelare che deve essere eseguito in Italia.
Così si è pronunciato il Tribunale di Savona, in persona del magistrato, dott. Alberto Princiotta, con ordinanza del 15/11/2012, in merito al ricorso cautelare promosso da un istituto bancario lussemburghese e diretto ad ottenere il sequestro conservativo su beni di due società di diritto lussemburghese, nonché sulle partecipazioni dirette ed indirette in società italiane dalle stesse partecipate.
Le società convenute, costituendosi in giudizio, eccepivano, preliminarmente, il difetto di giurisdizione in conformità ai criteri di collegamento previsti dal diritto internazionale privato.
All’esito il Giudice ha accolto il ricorso ritenendo sussistente la giurisdizione Italiana.
Inoltre, la cognizione del diritto straniero può mostrarsi concretamente impossibile all’interno di un procedimento cautelare, ove si impone una particolare celerità; , si apre pertanto la via al comma 2 dell’art. 14 legge 218/95, che permette di applicare il diritto interno una volta verificata l’impossibilità di accertare il diritto straniero.
Ai fini della giurisdizione del giudice italiano, rileva altresì la cittadinanza italiana e la residenza in Italia dell’amministratore delle società lussemburghesi, che ha conferito la procura speciale al difensore nel giudizio cautelare, rendendo applicabile il criterio di collegamento previsto dall’art. 3 legge 218/1995 (ai sensi del quale sussiste la giurisdizione italiana allorquando il convenuto “ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 c.p.c.“).
Ad integrazione dei criteri di collegamento rileva, poi, l’ effettiva sede nel territorio italiano delle società lussemburghesi convenute, come considerato dalla Commissione Tributaria Regionale che, con riferimento agli articoli 3 e 25 della legge 218/1995, ha considerato la natura di “estero-vestizione” delle società lussemburghesi resistenti e la conseguente sede effettiva sul territorio italiano.
Anche nel merito il Giuidice ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento precisando altresì che:
Se in un procedimento possessorio (o anche cautelare) venga disconosciuta una scrittura (o la sola sottoscrizione), essendo inconciliabile con la struttura del procedimento l’esperibilità dei mezzi tipici di verifica dell’ autenticità del documento, al giudice della fase interdittale (o della cautela) è affidato un accertamento sommario, sganciato dalle regole della verificazione ex art. 216 c.p.c., dell’ autenticità della scrittura – e cioè tanto del suo contenuto quanto della sua provenienza -, per desumerne elementi di convincimento ai soli, limitati fini della delibazione sulla richiesta di tutela interdittale o cautelare.
Massime a cura dell’Avv. Francesco Dialti
Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams
Testo del provvedimento
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