Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l’attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Valitutti- Rel. Pazzi, con l’ordinanza n. 16441 del 9 giugno 2023.
La Corte d’appello di Bari, con sentenza passata in giudicato, dichiarava simulata e priva di effetti la cessione effettuata il 31 gennaio 1979 da parte della ricorrente in favore della resistente del 33% delle azioni di una società; dichiarava, inoltre, che la ricorrente era titolare, da tale epoca, delle azioni fittiziamente cedute alla controparte nonchè della metà delle azioni da questi acquistate nella stessa data da un soggetto terzo e quindi, nel complesso, di azioni pari al 50% del capitale sociale; convalidava, infine, il sequestro giudiziario delle medesime azioni.
Con ricorso ex art. 677 c.p.c., comma 3, la ricorrente chiedeva l’attuazione del sequestro convalidato nel 2011 attraverso la pronuncia dell’ordine alla resistente di consegnare al custode giudiziario la quota del 50% delle azioni, con contestuale immissione nel possesso delle stesse ad opera del custode giudiziario.
La Corte distrettuale osservava che la ricorrente, dopo l’azzeramento del capitale nel 1984 e la sua successiva ricostituzione, non aveva sottoscritto alcuna azione, perdendo così la qualità di socio. Evidenziava che la cautela, ove concessa in riferimento a una situazione già superata in fatto al momento della pronuncia della convalida, doveva considerarsi data inutilmente, perchè l’oggetto del sequestro al momento della pronuncia non esisteva già più. Rilevava, infine, che il sequestro ante causam autorizzato nel 1991 non era stato convalidato con la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda della ricorrente, cosicchè alla statuizione di segno opposto pronunciata dalla Corte d’appello non poteva conseguire il ripristino dell’efficacia della misura cautelare, a ciò ostando il disposto del D.L. n. 571 del 1994, art. 4, comma 5, secondo cui sono inefficaci i sequestri anteriormente autorizzati se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l’istanza di convalida ovvero dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.
Per la cassazione di questa ordinanza, la ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione prospettando due motivi di doglianza.
Per la Suprema Corte, investita del ricorso, occorre dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Nella parte motivazionale della sentenza si evidenzia infatti che “il sequestro giudiziario di cui all’art. 670 c.p.c., n. 1, è una misura cautelare funzionale alla fruttuosità dell’eventuale esecuzione diretta. Il ricorso straordinario per Cassazione avverso un simile provvedimento risulta, quindi, inammissibile, poichè il provvedimento che autorizza il sequestro riguarda una misura cautelare provvisoria che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuisce su di essi a definizione di una controversia, nè ha attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale, essendo soltanto strumentale ad assicurare la fruttuosità di un differente provvedimento effettivamente decisorio.”
Analoghe considerazioni possono essere compiute rispetto al provvedimento volto ad attuare il sequestro già autorizzato, come quello impugnato in sede di legittimità.
Infatti, secondo gli Ermellini, “non è ravvisabile il carattere della decisorietà nei provvedimenti emessi dal giudice, in forma diversa dalla sentenza, per regolare l’attuazione delle misure cautelari, avendo anche questi provvedimenti natura strumentale ed essendo, conseguentemente, gli stessi inidonei ad assumere efficacia di cosa giudicata, sia dal punto di vista formale, che da quello sostanziale, con conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto, avverso i medesimi, ex art. 111 Cost.”
Nei confronti di simili provvedimenti è, invece, ammesso reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. (anche nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. nella L. 14 maggio 2005, n. 80 e a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 1994; Cass. 4497/2009), che, nella specie, sarebbe stato proponibile ad altra sezione della Corte d’appello, o alla Corte d’appello viciniore, nel senso previsto dal capoverso di tale norma.
In forza delle ragioni appena illustrate, il ricorso, proposto avverso un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività, è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SEQUESTRO GIUDIZIARIO: L’ORDINE DI CANCELLAZIONE VA ESEGUITO IN VIRTÙ DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
LA SENTENZA DI RIGETTO È IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA PER CUI NON SI DEVE ATTENDERE IL PASSAGGIO IN GIUDICATO EX ART. 669 NOVIES CPC
Decreto | Tribunale di Reggio Emilia, in composizione collegiale, Presidente Dott. Gianluigi MORLINI | 25.03.2013 |
IL SEQUESTRO GIUDIZIARIO, EX ART. 670 C.P.C., SUL TITOLO DI CREDITO È INAMMISSIBILE
IMPEDIREBBE LA GIRATA E L’EFFICACIA ESECUTIVA DEL TITOLO, ALTERANDO IL SUO REGIME DI CIRCOLAZIONE
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Anna Maria Pezzullo | 02.12.2019 |
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