Testo massima
L’ordine di cancellazione della trascrizione del sequestro giudiziario emanato dal Giudice che ha rigettato la domanda di merito con la sentenza di primo grado, deve essere eseguito dal Conservatore già sulla base della sentenza di primo grado e senza attendere il passaggio in giudicato della pronuncia.
Testo del provvedimento
L’ordine di cancellazione della trascrizione del SEQUESTRO GIUDIZIARIO emanato dal Giudice che ha rigettato la domanda di merito con la sentenza di primo grado, deve essere eseguito dal Conservatore già sulla base della sentenza di primo grado e senza attendere il passaggio in giudicato della pronuncia.
Così si è pronunziato il Tribunale di Reggio Emilia, (Pres. Savastano, est. Morlini), con decreto del 25/3/2013 ove ha stabilito, in modo semplice e sintetico, che il SEQUESTRO GIUDIZIARIO è cosa diversa dal SEQUESTRO CONSERVATIVO, per cui non si deve in alcun modo attendere il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto risultando ogni accostamento tra i due istituti, su tale punto, assolutamente inconferente.
La sentenza di rigetto del SEQUESTRO GIUDIZIARIO in quanto provvisoriamente esecutiva, deve essere “tale da potere essere accompagnata dalle misure volte a restaurare la situazione giuridica e di fatto anteriore all’attuazione della misura cautelare” cosi come previsto articolo 669 novies comma 3 cpc.
IL CONTESTO NORMATIVO
ART. 669 NOVIES CPC INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO CAUTELARE
Se il procedimento di merito non e’ iniziato nel termine perentorio di cui all’articolo 669 octies, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.
In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c’e’ contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento e’ divenuto inefficace e da’ le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilita’ di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all’articolo 669 decies.
Il provvedimento cautelare perde altresi’ efficacia se non e’ stata versata la cauzione di cui all’articolo 669 undecies, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, e’ dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.
Se la causa di merito e’ devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresi’ efficacia:
1) se la parte che l’aveva richiesto non presenta domanda di esecutorieta’ in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;
2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo.
ART. 2668 CC CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli artt.2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324).
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti (Cod. Proc. Civ. 306 e seguenti).
Si deve cancellare l’indicazione della condizione (1353 e seguenti) o del termine (1184 e seguenti) negli atti trascritti, quando l’avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte in danno della quale la condizione sospensiva si è verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine iniziale è scaduto.
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