ISSN 2385-1376
Testo massima
In relazione agli emolumenti retributivi corrisposti dallo Stato e dagli altri enti indicati nell’art.1 D.P.R. 5 gennaio 1950 n.180, il sequestro preventivo di entità monetarie costituenti il prezzo o il profitto di reati commessi in pregiudizio della pubblica amministrazione è consentito solo nei limiti di un quinto del relativo importo.
È questo il principio enunciato dalla Corte di Cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 12541 pubblicata in data 17 marzo 2014.
Nel caso di specie l’indagata di reato di truffa allo Stato aveva proposto ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del giudice del riesame che a sua volta aveva rigettato il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo emesso sui beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie dell’indagata fino a concorrenza del debito.
La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull’ordinanza, richiamando una sua precedente giurisprudenza, ha dichiarato legittimo il sequestro, ma solo nei limiti di un quinto, ribadendo che il sequestro preventivo, funzionale alla successiva confisca dei beni costituenti il prezzo o il profitto dei reati commessi in pregiudizio della pubblica amministrazione, deve essere consentito solo nei limiti del quinto del relativo importo.
È questa una regola generale desumibile dall’art. 1 D.P.R. n. 180 del 1950 che prevede il divieto di sequestro, pignoramento e cessione di stipendi, salari e pensioni delle pubbliche amministrazioni.
Gli Ermellini hanno perciò annullato l’ordinanaza senza rinvio nei limiti dei quattro quinti dei valori sottratti all’indagata dalla data del sequestro e dichiarato inammissibile il ricorso per il resto.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 205/2014