ISSN 2385-1376
Testo massima
Tutti i soggetti dei diritti reali sui quali dovrebbe ugualmente realizzarsi il passaggio sono litisconsorti necessari nel processo per la costituzione di una servitù di passaggio.
La Corte di Cassazione a sezione unite con sentenza del 22/04/2013 n.9685 compone il contrasto giurisprudenziale in merito all’annosa disputa, in essere da oltre 50 anni, del difetto di integrità del contraddittorio in merito alle servitù coattive emettendo il seguente principio giuridico : la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica.
Con tale decisione la Corte ha avvalorato come giuste e corrette le precedenti decisioni (Cass. s.u. 670 e 671/1998) che avevano ritenuto la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi sui quali dovrebbe ugualmente realizzarsi il passaggio.
La Corte ha bocciato ogni altra interpretazione che rimandava alla possibilità di agire con separati giudizi e/o con accordi distinti, anteriori o successivi alla pretesa fatta valere in giudizio.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 26396-2009 proposto da:
TIZIO;
– ricorrente
Contro
CAIO;
– controricorrente –
nonchè contro
SEMPRONIO, MEVIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1359/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/08/2009;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 52/2004 il Tribunale di Bassano del Grappa – adito da CAIO, SEMPRONIO e MEVIA nei confronti di TIZIO – costituì una servitù coattiva di passaggio a piedi e con mezzi agricoli su un fondo in Mussolente appartenente al convenuto, a vantaggio di quello limitrofo di proprietà degli attori.
Impugnata dal soccombente, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza n. 1359/2009 ha rigettato il gravame.
A tale pronuncia il giudice di secondo grado è pervenuto ritenendo tra l’altro (per quanto ancora rileva in questa sede): – la costituzione coattiva di servitù di passaggio può essere utilmente chiesta, come nella specie, nei confronti del proprietario di uno soltanto dei fondi da attraversare per raggiungere la via pubblica, ben potendosi agire separatamente nei confronti degli altri o concludere accordi con loro; – il diverso percorso indicato in alternativa dal consulente tecnico di ufficio è meno conveniente, a causa della maggiore lunghezza e del più elevato numero dei fondi da asservire.
TIZIO ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. CAIO si è costituito con controricorso.
SEMPRONIO e MEVIA non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità. Il ricorrente ha presentato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso TIZIO si duole del mancato accoglimento della propria eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, che era stata da lui sollevata in base al rilievo che il proprio fondo non è l’unico interposto tra quello degli attori e la strada pubblica, essendovene altri i cui proprietari avrebbero dovuto essere chiamati a partecipare anch’essi al giudizio.
Nella giurisprudenza di legittimità la questione posta dal ricorrente ha avuto soluzioni divergenti.
Inizialmente questa Corte si è univocamente orientata nel senso che «la costituzione della servitù di passaggio coattivo non è impedita dal fatto che il passaggio debba avvenire anche su fondi di altri proprietari, non presenti in giudizio, ben potendo l’attore provvedere nei loro confronti con domande separate e con accordi distinti, anteriori o successivi alla pretesa fatta valere in giudizio» (Cass.15 giugno 1962 n.1500, 12 giugno 1963 n.1582, 29 ottobre 1964 n.2671, 24 giugno 1965 n.1324, 9 maggio 1966 n.1182, 25 luglio 1969 n.2825) e che quindi «la domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattiva non determina la necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi sui quali dovrebbe ugualmente realizzarsi il passaggio; la sentenza relativa non è inutiliter data in quanto a completamento del passaggio l’attore può nei confronti degli altri proporre domande separate o stipulare accordi distinti» (Cass. 28 giugno 1967 n.1612, 11 giugno 1968 n.1856, 11 luglio 1974 n.2072, 17 marzo 1975 n.1019, 7 dicembre 1976 n.4558, 11 ottobre 1979 n.5291, 21 luglio 1980 n.4778, 8 gennaio 1981 n.160, 25 maggio 1983 n.3601, 9 giugno 1983 n.3958, 16 novembre 1984 n.5829).
A questo indirizzo non si sono invece attenute Cass. 14 luglio 1980 n.4515 e 5 aprile 1984 n.2205, secondo cui «la domanda diretta alla costituzione di servitù di passaggio coattivo, per il caso in cui la situazione di interclusione non sia ovviabile mediante il transito su un solo fondo frapponentesi con la strada pubblica (vi siano o meno altri fondi contigui idonei al medesimo fine), ma richieda invece l’attraversamento di una pluralità di fondi, ubicati in consecuzione, deve essere proposta nei confronti di tutti i proprietari di detti ultimi fondi, in qualità di litisconsorti necessari, tenuto conto che la sentenza emessa nei confronti soltanto di uno di essi non produrrebbe alcun risultato pratico e non sarebbe suscettibile di esecuzione».
Investite del compito di comporre il contrasto che così era insorto, le sezioni unite hanno aderito alla tendenza minoritaria, decidendo che «l’azione per la costituzione di servitù di passaggio in favore del fondo intercluso (art.1051 cod. civ.) deve essere promossa, nel caso in cui si frappongano più fondi rispetto all’accesso alla via pubblica, nei confronti di tutti i proprietari di tali altri fondi, in qualità di litisconsorti necessari, perché attiene ad un rapporto unico ed inscindibile, alla stregua dell’inidoneità di una pronuncia, che accolga domanda proposta contro uno od alcuni soltanto di detti proprietari, al soddisfacimento dell’utili-tà per cui l’azione medesima è contemplata» (Cass. s.u. 3 febbraio 1989 n.670 e n.671).
A questo principio la successiva giurispru-denza di legittimità si è generalmente uniforma-ta(Cass. 17 agosto 1990 n.8349, 26 marzo 1993 n.3644, 24 settembre 1994 n.7848, 24 febbraio 1995 n.2124, 29 gennaio 1996 n.658, 30 marzo 1999 n.3054, 4 febbraio 2003 n.1612), ma talvolta se ne è discostata, ignorando la pronuncia delle sezio-ni unite e richiamando invece per saltum il precedente orientamento maggioritario (Cass. 1 ottobre 1997 n.9565, 16 giugno 2000 n.8192, 17 marzo 2006 n.6069, 15 giugno 2011 n.13101).
Per tale ragione il ricorso in esame è stato assegnato alle sezioni unite, perché di nuovo affrontino e risolvano la questione di cui si tratta.
Ritiene il collegio di dover ribadire che la domanda di costituzione coattiva di servitù di passaggio, come si era deciso con le citate Cass. s.u. 670 e 671/1998, deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che sia necessario attraversare per il collegamento con la strada pubblica. È nell’accesso a questa, infatti, che consiste l’oggetto del diritto riconosciuto dall’art.1051 cod. civ. al proprietario del fondo intercluso: la servitù risulterebbe monca rispetto alla previsione normativa, priva di effettiva utilità e insuscet-tibile di esercizio se non in via puramente emulativa, ove fosse costituita soltanto per un tratto del percorso occorrente, in attesa di una sua futura, solo eventuale e ipotetica integra-zione giudiziale o convenzionale. Si tratterebbe del frammento di qualcosa che la disposizione citata configura come unitario e indivisibile, poiché soltanto nella sua interezza può svolgere la funzione che gli è propria.
La carenza di una domanda formulata con tali limiti, allora, appare attenere non tanto al profilo soggettivo della integrità del contraddittorio, quanto piuttosto a quello oggettivo della congruità del petitum: non vi sono litisconsorti necessari pretermessi, poiché l’azione, come in concreto esercitata, non li riguarda; ciò che difetta, in realtà, è quella essenziale condizione dell’azione che consiste nella “possibilità giuridica” – ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento poiché il bene della vita reclamato dall’attore non gli è accordato dall’ordinamento.
Ne consegue che in questi casi non deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio, ma che la domanda va rigettata, perché diretta a far valere un diritto inesistente.
Accolto pertanto il primo motivo di ricorso e restando assorbiti gli altri (con i quali viene lamentala la mancata pronuncia sul punto della dedotta non effettiva interclusione del fondo pretesamente dominante), la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa può essere senz’altro decisa nel merito in questa sede, con pronuncia di rigetto della domanda: non sono infatti necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo incontroverso che CAIO, SEMPRONIO, e MEVIA non sono già titolari di servitù di passaggio, comunque costi-tuite, sugli altri fondi che dovrebbero attraversare, oltre a quello appartenente a TIZIO, per accedere alla strada pubblica.
Le spese dell’intero giudizio vengono compensate tra le parti per giusti motivi, ravvisabili nei contrasti di giurisprudenza di cui si detto.
DISPOSITIVO
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, rigetta la domanda di costituzione di servitù coattiva proposta da CAIO, SEMPRONIO e MEVIA nei confronti di TIZIO; compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Roma, 12 febbraio 2013
Il Presidente
(Roberto Preden)
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