A cura dell’avv. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
In tema di prescrizione, il dies a quo in caso di azione di ripetizione di somme indebitamente pagate, sulla base di un titolo nullo o inefficace, si identifica con il giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione oggetto della successiva richiesta restitutoria, ossia dalla data del pagamento della somma sulla base del contratto che si assume nullo e della quale si chiede la restituzione.
Con riferimento invece al risarcimento dei danni derivante dal dedotto inadempimento degli obblighi di condotta gravanti sull’intermediario, la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere – ossia dal verificarsi dell’inadempimento – e non dal momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza della perdita di valore dello strumento finanziario.
Pertanto, il comportamento dell’investitore che, senza alcun giustificato motivo, pur avendo piena consapevolezza del danno, aspetti per muovere le proprie censure dieci anni dalla sua emersione, sollevandole solo in limine dello spirare del termine di prescrizione, integra una fattispecie di abuso del diritto.
Questi sono i principi espressi dall’Arbitro per le controversie finanziarie nella decisione n. 3794 del 24.05.2021.
Nel caso di specie, il ricorrente agiva per ottenere il risarcimento dei danni derivanti della responsabilità dell’intermediario nella prestazione di un servizio di investimento e, pur consapevole del default dell’emittente sin dal 22 dicembre 2001, ha aspettato lo spirare del termine decennale di prescrizione senza aver mai sollevato prima di allora alcuna contestazione.
Sul punto, deve ribadirsi che è indirizzo consolidato del Collegio che la prescrizione decorra dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere – ossia dal verificarsi dell’inadempimento – e non dal momento in cui il danneggiato ha avuto consapevolezza della perdita di valore dello strumento finanziario.
La soluzione, che individua la decorrenza della prescrizione con il momento in cui si è verificato l’inadempimento dell’intermediario degli obblighi normativamente previsti, anziché in quello in cui l’investitore ha percezione del danno, appare, infatti, al Collegio la più idonea a garantire l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, senza in alcun modo ostacolare l’esercizio dei propri diritti da parte degli investitori.
Aderire all’opposta soluzione realizzerebbe un ingiustificato regime di over protection dell’investitore, permettendogli di fruire di uno strumento di fatto perpetuo per sterilizzare ogni investimento rivelatosi a distanza di anni di esito negativo, rendendo così sostanzialmente indistinguibile il confine tra danno causalmente riconducibile all’inadempimento dell’intermediario e mera perdita economica conseguente alle semplici alee dell’operazione.
Invero, la mancanza di contestazioni, per un arco di tempo che si è spinto persino ben oltre il termine previsto dalle disposizioni regolamentari per la conservazione dei documenti afferenti al rapporto contrattuale, finisce per determinare un ingiustificato pregiudizio per l’intermediario il quale può, a quel punto, essersi anche legittimamente disfatto della documentazione di un rapporto oramai da tempo esauritosi, venendo così a trovarsi nella condizione di non poter assolvere gli oneri probatori che la norma dell’art. 23 TUF pone, invece, a suo carico.
Per i motivi esposti, il Collegio respingeva il ricorso.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno