La prosecuzione del servizio di tesoreria in regime di proroga tecnica, nelle more dell’individuazione del nuovo tesoriere, non può essere sine die.
Infatti, la protrazione del vincolo contrattuale per un periodo di tempo significativamente eccedente la durata originariamente pattuita può, alla lunga, dar luogo, per il tesoriere -che costituisce comunque un operatore economico- a sacrifici eccedenti l’irrilevanza e dunque apprezzabili. Il mantenimento di un vincolo per un periodo particolarmente eccedente la sua durata naturale e originariamente preventivata dall’operatore economico per calibrare anche la sostenibilità del rapporto, può anzitutto pregiudicare la libertà, in sé considerata, dell’operatore stesso a scegliere le modalità ritenute più congeniali per esercitare la propria attività economico-imprenditoriale.
Tale rischio ben può sussistere in un settore particolarmente sensibile quale quello del mercato del credito, laddove gli sviluppi del mercato possono far sì che condizioni economiche convenute in un determinato periodo nel corso del tempo possano risultare non più convenienti o incidere in senso sfavorevole sull’equilibrio economico dell’operatore economico.
Questo è il principio espresso dal Tribunale Regionale per la Calabria, Pres. Pennetti – Est. Gaglioti, con la sentenza n. 1094 del 31 luglio 2023, con la quale è stata accolta la domanda di parte ricorrente tendente a fissare un termine di definitiva scadenza alla convenzione relativa alla gestione del servizio di Tesoreria all’interno di un’associazione temporanea di imprese (ATI), la quale era stata prorogata sine die.
La convenzione in esame, infatti, era stata stipulata tra le parti e sottoscritta il 31.10.2007 e aveva come scadenza naturale il 31.10.2012.
In prossimità della scadenza, la convenuta aveva disposto, con delibera di Giunta del 30.7.2012, una prima proroga per il tempo necessario per la conclusione delle procedure di gara e comunque non oltre il 31.12.2012, alle stesse condizioni della precedente convenzione e, con successiva delibera del 6.12.2012 – comunicata il 3.1.2013- un’ulteriore proroga, sempre alle condizioni della precedente, per il tempo necessario all’espletamento delle procedure di gara avviate con quest’ultima delibera.
Il TAR ha ritenuto la legittimità della proroga tecnica dal momento che era da considerarsi ragionevole l’esigenza della convenuta di dare continuità allo svolgimento del servizio di tesoreria alla luce dell’imprescindibilità dell’operatività di tale servizio come pure la necessità che l’individuazione del subentrante avvenisse previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, circostanza questa comportante un notevole dispendio di tempo.
Il Tribunale amministrativo ha rilevato, tuttavia, che fosse necessario, alla luce del principio di diritto già menzionato, la fissazione di un termine ultimo per tale proroga, ciò anche al fine di salvaguardare la libertà degli operatori economici a scegliere le modalità ritenute più congeniali per esercitare la propria attività economico-imprenditoriale.
Per tali motivi, la domanda di fissazione del termine finale della Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria è stata accolta, con compensazione delle spese.
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