La domanda volta ad ottenere l’accertamento di un mero inadempimento contrattuale anche se lamenti attività di concorrenza sleale non inerisce, neanche indirettamente i diritti di proprietà industriale, restando così esclusa dal novero delle materie di competenza della Sezione Specializzata.
Il rapporto tra Tribunale ordinario e Sezione Specializzata in materia di impresa va regolato non come questione di ripartizione interna della competenza per materia, ma alla stregua di una vera e propria competenza “esterna”.
Le sezioni specializzate in materia di impresa sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio che si estende ad un bacino ben più ampio di quello del tribunale o della corte d’appello presso cui sono istituite; esse, pertanto, dispongono di una propria autonoma competenza, quale misura della giurisdizione, diversa e più ampia da quella dell’ufficio giudiziario presso cui sono istituite, essendo competenti, in parte, riguardo a controversie per le quali il tribunale e la corte d’appello di appartenenza non lo sarebbero. Ne consegue che l’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza è impugnabile mediante l’istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c..
Il riparto tra Sezioni, specializzate e non, all’interno dello stesso Ufficio Giudiziario, non può essere considerato come una mera questione di ripartizione degli affari di rilievo tabellare, ma è certamente da qualificare in termini di competenza, con conseguente pronuncia di ordinanza di incompetenza.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Pres. Rel. Roberto Rustichelli, con l’ordinanza del 13 settembre 2018.
Nel caso in esame una società conveniva innanzi la Sezione Specializzata del Tribunale di Napoli il titolare di una ditta omonima, con il quale aveva stipulato un contratto di franchising, mediante il quale conferiva alla ditta omonima il diritto non esclusivo alla vendita al dettaglio dei prodotti alla canapa ed il relativo diritto all’utilizzo dei marchi; l’affilata, pertanto, in forza di tale patto si sarebbe impegnata ad esporre il marchio pattuito ed ad acquistare dall’attrice, per tutta la durata del contratto (stabilita in cinque anni), i prodotti alla canapa nonché a non acquistare i prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica da terzi in concorrenza con l’affiliante.
Tuttavia, dopo la sottoscrizione del contratto, la ditta omonima avrebbe posto in essere azioni commerciali lesive dell’interesse dell’affiliante e contrarie al contratto con questi concluso, in particolare, l’affiliata avrebbe arbitrariamente sostituito l’insegna dello store con una nuova insegna e successivamente avrebbe fatto subentrare all’attività in franchising altra attività analoga svincolata dal franchisor, senza preventiva comunicazione, venendo meno, dunque, agli obblighi contrattuali.
Orbene, l’attore ritenendo che la condotta della affiliata costituiva inadempimento contrattuale arrecante grave illecito concorrenziale ex articolo 2598 c.c. con conseguenti danni patrimoniali e non patrimoniali per il franchi-sor, chiedeva alla Sezione Specializzata adita di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto a seguito del grave inadempimento del della ditta omonima e condannarla, eventualmente con ordinanza ex art. 186 c.p.c. o in via subordinata in caso di contestazioni ex art. 186 ter c.p.c., al pagamento della penale come stabilita nel contratto.
Si costituiva in giudizio il titolare della omonima ditta eccependo:
– preliminarmente la propria incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 38 c.p.c. dichiarando territorialmente competente il Tribunale di Palermo, alla luce del fatto che l’obbligazione contrattuale sorgeva a Palermo (art.28 c.p.c);
– l’improcedibilità per mancato invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita di cui al D.L. 12 settembre 2014 n.132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162 da parte dell’attrice;
Il Giudice adito rilevava sin da subito la incompetenza per materia della Sezione Specializzata adita in favore del Tribunale di Napoli in composizione ordinaria, dunque, formulava alle parti una proposta transatti-va/conciliativa ex articolo 185 bis c.p.c..
Le parti, senza reciproco riconoscimento delle ragioni di controparte, concordemente riconoscevano la competenza per materia, in ordine a tutte le domande ed eccezioni, del Tribunale di Napoli in composizione ordinaria, in ragione di ciò, entrambe le parti chiedevano al Giudice di rimettere la causa al Collegio per la declaratoria di incompetenza per materia della sezione specializzata adita in favore del Tribunale di Napoli in composizione ordinaria a spese compensate con rinuncia ai termini ex articolo 190 c.p.c., con salvezza di tutte le reciproche domande e le eccezioni.
Il Tribunale, preso atto, rilevava che in proposito, che ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 168/2003, come modificato dalla 1. n. 27/2012, rientrano nella competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa le seguenti controversie, il cui elenco è da considerare tassativo:
- a) controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, ad esclusione delle azioni di merito e cautelaci per le quali l’Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 175 del 20 giugno 2013, prevede la competenza esclusiva del tribunale unificato dei brevetti, fatto salvo il regime transitorio di cui all’articolo 83 del medesimo Accordo;
- b) controversie in materia di diritto d’autore (e di diritti connessi al diritto d’autore);
- c) controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea.
Le sezioni specializzate sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti:
- a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modifica-zione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile;
- b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
- c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341-bis del codice civile;
- d) aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
- e) relativi a rapporti di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 3), all’articolo 2497-septies e all’articolo 2545-septies del codice civile;
- f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forni-ture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
In materia di concorrenza sleale, specificamente, il dato normativo di riferimento è quello derivante dagli articoli 3 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 168/2003, secondo cui “sono di competenza delle sezioni specializzate le controversie di cui all’art. 134 D.lgs. n. 30/2005,” e 134 comma 1 lettera a) D.lgs. n. 30/205, a norma del quale “sono escluse dalla competenza delle sezioni specializzate le controversie in tema di proprietà industriale che non interferiscono, neppure indirettamente, con l’esercizio dei diritti di proprietà industriale“.
Dunque, solo la materia della cosiddetta concorrenza sleale interferente deve essere radicata presso la Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese, spettando alla cognizione della sezione ordinaria la materia della cosiddetta concorrenza sleale pura.
Il Giudice ha affermato che a nulla rileva, ai fini della determinazione della competenza per materia che il contratto in esame abbia anche ad oggetto l’utilizzo di marchi e segni distintivi, atteso che il lamentato inadempimento non trova ragione nell’uso distorsivo degli stessi, ma riposa nella violazione di obblighi pattizi che non interferiscono con l’esercizio dei diritti di privativa ceduti.
Orbene, la domanda volta ad ottenere l’accertamento di un mero inadempimento contrattuale, anche se lamenti attività di concorrenza sleale non inerisce, neanche in-direttamente diritti di proprietà industriale, restando così esclusa dal novero delle materie di competenza della adita Sezione Specializzata.
In definitiva, il Giudicante ha dichiarato l’incompetenza per materia della Sezione Specializzata adita stabilendo la competenza in favore del Tribunale di Napoli in Composizione Ordinaria affermando che il rapporto tra Tribunale ordinario di Napoli e Sezione Specializzata in materia di impresa, vada regolato non come questione di ripartizione interna della competenza per materia, ma alla stregua di una vera e propria competenza “esterna”.
Invero, il riparto tra Sezioni, specializzate e non, all’interno dello stesso Ufficio Giudiziario, non può essere considerato come una mera questione di ripartizione degli affari di rilievo tabellare, ma è certamente da qualificare in termini di competenza, con conseguente pronuncia di ordinanza di incompetenza (al pari, ovviamente, del rapporto tra la Sezione Specializzata e tutti gli altri Tribunali ricompresi nella circoscrizione territoriale di competenza di essa).
Al riguardo, è doveroso far riferimento alla pronuncia della Suprema Corte, Cass. civ. Sez. I Ord., 28-02-2018, n. 4706, ovvero “Le sezioni specializzate in materia di impresa sono investite di una peculiare competenza per materia e per territorio che si estende ad un bacino ben più ampio di quello del tribunale o della corte d’appello presso cui sono istituite; esse, pertanto, dispongono di una propria autonoma competenza, quale misura della giurisdizione, diversa e più ampia da quella dell’ufficio giudiziario presso cui sono istituite, essendo competenti, in parte, riguardo a controversie per le quali il tribunale e la corte d’appello di appartenenza non lo sarebbero. Ne consegue che l’ordinanza che abbia pronunciato sulla competenza è impugnabile mediante l’istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c”..
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPETENZA: NON RIGUARDA LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI TRA SEZIONI SPECIALIZZATE E SEZIONI ORDINARIE DEL MEDESIMO TRIBUNALE
È SOLO UNA DISTRIBUZIONE DI AFFARI GIURISDIZIONALI ALL’INTERNO DEL MEDESIMO UFFICIO
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Tirelli, Rel. Di Marzio | 28.02.2018 | n.4706
FIDEIUSSIONE ED ANTITRUST: LA COMPETENZA SPETTA ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
RESPINTA LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Giudice Sabbadini Gianni | 02.10.2018 |
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