ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di Cassazione, con sentenza n.8927 del 04/06/2012, ha ribadito il principio in base al quale le esigenze della prole aumentano in funzione del progredire degli anni per cui si può chiedere la revisione dell’importo dell’assegno, senza fornire specifica dimostrazione del maggiore aggravio di spese.
Sul punto la Corte ha evidenziato come le esigenze del figlio sono notoriamente legate alla sua crescita, agli intrapresi studi universitari, allo sviluppo della sua personalità in svariati ambiti, ivi compreso quello della formazione culturale e della vita sociale e non hanno bisogno di specifica dimostrazione.
In conclusione la Corte ha ribadito il principio, giè espresso in precedenza (Cass n.400/2010).per cui l’aumento delle esigenze economiche del figlio, non ha bisogno di specifica dimostrazione legittimando la revisione dell’assegno di mantenimento pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EX MOGLIE ;
RICORRENTE
contro
EX MARITO;
CONTRORICORRENTE
nonchè sul ricorso proposto da:
EX MARITO;
contro
EX MOGLIE;
INTIMATA
avverso il provvedimento della Corte di appello di Catania, depositato in data 14 gennaio 2011; n. 9/11;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Con ricorso depositato in data 15 dicembre 2008 la signora EX MOGLIE, adducendo, da un lato, un miglioramento delle condizioni economiche dell’EX MARITO, e, dall’altro, un incremento delle esigenze per il mantenimento dei figli minori TIZIO ed CAIO, nati, rispettivamente, negli anni (OMISSIS) e nel (OMISSIS), chiedeva che il Tribunale di Catania disponesse, in modifica delle condizioni stabilite con la sentenza del 17 agosto 2005, un aumento di detto contributo, già stabilito nella misura di Euro 540,00.
1.1 – Il Tribunale di Catania, pronunciando sulla domanda di revisione, con decreto in data 37 aprile 2009 elevava ad Euro 650,00 mensili, in considerazione delle aumentate capacità reddituali del MARITO, il contributo posto a carico dello stesso per il mantenimento della prole.
1.2 – Con decreto (impropriamente qualificato “ordinanza”) depositato in data 14 gennaio 2011 la Corte di appello di Catania, pronunciando sul reclamo proposto dalla MOGLIE, confermava tale provvedimento.
Veniva considerato, in primo luogo, che nelle more era intervenuto il pensionamento del MARITO, che aveva comportato una diminuzione del proprio reddito e che determinati investimenti immobiliari, allegati dalla reclamante, risultavano effettuati con il provento di precedenti vendite, ragion per cui non potevano considerarsi indici di un’accresciuta capacità economica.
1.3 – Per la cassazione di tale provvedimento propone ricorso la MOGLIE, deducendo due motivi, cui il MARITO resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale, affidato a un motivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 – Va preliminarmente rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del controricorso, e, quindi, del ricorso incidentale, sollevata dalla ricorrente: a fronte della generica allegazione della tardività della notifica, la stessa risulta effettuata nel rispetto dei termini previsti dall’art.325 cpc, tenendo conto, da un lato, della data di spedizione, e, dall’altro, del periodo di sospensione feriale dei termini.
3 – Con il PRIMO MOTIVO del ricorso principale si deduce omesso esame e travisamento del fatto, nonchè violazione della Legge n.898 del 1970, artt.6 e 9.
Si sostiene che la Corte non avrebbe considerato gli incrementi patrimoniali del MARITO conseguenti alla donazione ricevuta dai propri genitori, al ricavo di una vendita di un immobile (investendo solo parzialmente il ricavato), nonchè alla percezione, a seguito di pensionamento, di una somma a titolo di TFS.
Non sarebbe stata minimamente dimostrata, e per altro non risulterebbe conforme alla documentazione acquisita, l’affermazione secondo cui il pensionamento avrebbe determinato una diminuzione della capacità reddituale del MARITO.
4 – Il motivo è fondato, ed il suo accoglimento, assorbente rispetto alla seconda censura e al ricorso incidentale, impone la cassazione della decisione impugnata.
Nella motivazione di tale provvedimento, infatti, la Corte territoriale afferma, in maniera del tutto irrelata e apodittica, soprattutto a fronte delle deduzioni della ricorrente, effettuate con puntuali richiami, nel rispetto del principio di autosufficienza, ai documenti acquisiti, che “l’intervenuto pensionamento del MARITO ha inevitabilmente determinato una diminuzione della capacità reddituale”, e che “le vendite immobiliari indicate dalla reclamante (quella di bene proprio e quella da cui è scaturita la donazione di danaro da parte dei familiari del MARITO) sono antecedenti alla data dell’acquisto in (OMISSIS), giacchè appare ragionevole desumere che il reclamato, ai fini dell’acquisto immobiliare, – abbia investito il provento di tale vendite”.
Tale motivazione, oltre ad essere intrinsecamente, per l’assenza di riferimenti precisi, inadeguata ai fini dell’esclusione di sopravvenienze tali da consentire l’accoglimento della domanda di revisione, contrasta fortemente con le circostanze sopra indicate, per essere stata solo parzialmente reinvestita la somma complessiva derivante dalla donazione e dalla vendita, per altro senza considerare che per il pagamento dell’immobile in (OMISSIS) era stato contratto un mutuo. Non risulta in alcun modo considerato l’incremento patrimoniale correlato alla percezione del trattamento di fine rapporto.
Per altro verso non risultano in alcun modo valutate le esigenze della prole, il cui accrescimento, in funzione del progredire degli anni, non abbisogna, secondo la giurisprudenza di questa Corte, di specifica dimostrazione (Cass., 13 gennaio 2010, n.400).
Il giudice del rinvio, che provvederà anche in merito alle spese del presente giudizio, esaminerà il reclamo senza incorrere nei rilevati vizi motivazionali.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo e il ricorso incidentale. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 16/2012