Testo massima
In materia di simulazione assoluta del contratto,
nel caso in cui la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio,
spetta al giudice del merito valutare l’opportunità di fondare la decisione su
elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro
convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo
l'”id quod plerumque accidit”, restando il relativo apprezzamento
incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione
sotto il profilo logico e giuridico.
Questo
il principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione,
Pres. Triola – Rel. Bursese, con sentenza n. 26779, depositata in data del 18
dicembre 2014.
Nel
caso di specie, la Banca citava in giudizio il debitore davanti al Tribunale di
Lecce, asserendo di essere creditrice di una somma per la quale aveva già
ottenuto un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ma non azionabile
poiché il debitore aveva alienato ad un terzo l’unico cespite di proprietà. La
Banca assumeva che tale alienazione fosse palesemente simulata e diretta a
sottrarre la garanzia del bene al patrimonio del debitore.
Si
costituiva in giudizio il debitore, sostenendo che non si trattasse di una
simulazione ma di una vera e propria alienazione, anticipata anche da un
contratto preliminare. Si costituiva anche il terzo acquirente, asserendo di
aver acquistato l’immobile a fini commerciali.
Il
Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non sussistenti le prove della
simulazione dell’atto.
Avverso
tale decisione, la Banca proponeva gravame innanzi alla Corte d’Appello, la
quale accoglieva l’appello, ritenendo che la predetta simulazione derivasse da
tutta una serie di circostanze: in primis, l’immobile di proprietà del debitore
era stato venduto nell’imminenza di un’azione giudiziaria a suo carico; non vi
era, altresì, prova del pagamento del prezzo di vendita; inoltre,
contrariamente al presunto scopo perseguito dal terzo acquirente con
l’acquisto, l’immobile non poteva essere destinato ad usi commerciali; infine,
il debitore – venditore continuava a dimorarvi.
Contro
tale sentenza, il terzo acquirente estraneo alla vicenda, proponeva ricorso per
Cassazione, sostenendo che il giudice di merito avesse posto alla base del
provvedimento una prova presuntiva fondata non su fatti noti, ma su mere
deduzioni e/o valutazioni logiche, in aperta violazione degli artt. 2727 e 2729
c.c.
La
Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha ribadito che, in tema di
prova per presunzioni, il giudice deve innanzitutto valutare gli elementi
indiziari singolarmente, per poi procedere ad una valutazione complessiva di
tutti gli elementi presuntivi. Nel caso di specie, come rilevato dal Giudice di
legittimità, la Corte di Appello si era avvalsa di un’ampia gamma di
argomentazioni, pervenendo alla sua decisione sulla base di un completo
excursus critico di tutti gli elementi indiziari (gravi, precisi e concordanti)
di cui disponeva, correttamente valutati, sia singolarmente che nel loro
insieme.
Sulla
scorta dei rilievi sopra illustrati, la Corte di Cassazione ha dunque rigettato
il ricorso, confermando la sentenza della Corte di merito.
Testo del provvedimento
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