ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di azione diretta a far valere la nullità del contratto di compravendita per simulazione, proposta dal creditore di una delle parti del contratto simulato, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di una compravendita immobiliare, NON PUÒ ATTRIBUIRSI VALORE VINCOLANTE nei confronti del creditore, che è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto per cui la prova dell’avvenuto pagamento del prezzo è carico del compratore.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Napoli, sezione seconda, in persona del dott. Mario Suriano, con sentenza n.6594, pronunziata in data 21/05/2013, con la quale è stata accolta la domanda di simulazione avanzata da un noto istituto di credito nei confronti del fideiussore.
Nel caso de quo, il Giudice ha rilevato che, fermo restando il dettato normativo di cui agli artt.1417 e 2697 cc secondo i quali l’onere di provare la simulazione incombe su chi l’allega, tuttavia, qualora la domanda di simulazione venga proposta ex art.1417 cc da creditori o da terzi che, in quanto estranei al contratto, non possano fornire la prova scritta, non esistono preclusioni di sorta alla prova per testi, essendo pertanto ammessa la prova per presunzioni, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti.
Nella fattispecie in esame, non è stata fornita alcuna prova in ordine al pagamento del corrispettivo fissato negli atti di compravendita oggetto di simulazione, atteso che la dichiarazione contenuta nel rogito notarile non ha alcun valore nei confronti del creditore, terzo rispetto al rapporto di compravendita.
Tale lacuna probatoria, unitamente ad ulteriori elementi di prova, è sufficiente e idonea a giustificare l’esistenza della simulazione, specie in considerazione del fatto che nella prova per presunzioni non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità.
In conclusione, dunque, il Tribunale, dando seguito a consolidato e pacifico orientamento giurisprudenziale, (Cass.civ.sez.II. 30-05-2005, n.11372, Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 6 ottobre 2005,n. 1946) secondo il quale “riguardo la prova del pagamento del prezzo, l’affermazione contenuta nei rogiti di vendita di avvenuto pagamento del prezzo non ha alcun effetto vincolante riguardo ai terzi; essendo l’onere della prova posto a carico del compratore”, ha ritenuto fondata la domanda di simulazione avanzata dall’istituto di credito, dichiarando privi di efficacia gli atti di compravendita oggetto della controversia perché posti in essere al solo scopo di pregiudicare le ragioni creditorie.
La ratio di tale decisione è rappresentata dal fatto che il CREDITORE TERZO NON PUÒ FORNIRE LA PROVA SU CIRCOSTANZE NEGATIVE, ragione per la quale il compratore, al fine di uscire vittorioso nel giudizio di simulazione proposto contro di lui, dovrà positivamente provare il pagamento del prezzo di vendita.
Alla luce di tale sentenza i principi espressi sono i seguenti:
– le dichiarazioni relativamente al pagamento del prezzo NON hanno valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto;
– la prova dell’avvenuto pagamento del prezzo è assoluto carico al compratore.
Testo del provvedimento
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