L’azione di simulazione (assoluta o relativa) dà luogo al litisconsorzio necessario fra tutti i partecipanti all’accordo simulatorio, giacché l’accertamento da svolgere comporta il mutamento della situazione giuridica unica e necessariamente comune a tutti i soggetti che hanno concorso a realizzare la fattispecie apparente, nei confronti dei quali la sentenza che accerta la simulazione è destinata a spiegare i suoi effetti.
Poiché l’azione di simulazione assoluta di un trust dà luogo ad una situazione di litisconsorzio necessario, deve affermarsi la giurisdizione del Giudice Italiano, allorché uno dei disponenti sia domiciliato in Italia in applicazione dell’art. 8 del Regolamento Bruxelles I bis, che consente, in caso di pluralità di convenuti, di convenirli tutti davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di esso è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica, per modo da evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Tirelli – Rel. Terrusi, con l’ordinanza n. 25163 del 17 settembre 2021, con la quale è stata dichiarata la giurisdizione del giudice italiano, identificabile nel tribunale concretamente adito dal Fallimento.
Più specificamente, alla luce dei principi di diritto già menzionati, la Suprema Corte ha affermato che la domanda principale di simulazione postulava proprio il litisconsorzio necessario: il litisconsorzio in vero di tutti i soggetti che erano stati parti degli atti costitutivi dei trust.
In presenza di litisconsorzio necessario, inoltre, veniva a determinarsi quel “collegamento così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica” di cui all’allusione dell’art. 8 del Regolamento Bruxelles I bis.
In applicazione del medesimo e in presenza della condizione dallo stesso prevista (che consente, in caso di pluralità di convenuti, di convenirli tutti davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di esso è domiciliato), è stata affermata la giurisdizione del giudice italiano, essendo annoverati tra i litisconsorti sicuramente le persone fisiche disponenti, tutte citate in giudizio e tutte di nazionalità italiana e domiciliate in Italia.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
I MOMENTI DELLA COSTITUZIONE DELL’ATTO ISTITUTIVO O DELLA DOTAZIONE PATRIMONIALE SONO FISCALMENTE NEUTRI
Sentenza | Commissione Tributaria Regionale di Bologna, Sez. 11, Pres. Mainini – Rel. est. Morlini | 24.02.2020 | n.583
TRUST: L’INEFFICACIA DELL’ATTO ISTITUTIVO COMPORTA ANCHE QUELLA DELL’ATTO DISPOSITIVO
LA DOMANDA DI REVOCA DEVE ESSERE RIVOLTA AD ENTRAMBI
Ordinanza | Cassazione Civile, Pres. Di Virgilio – Rel. Dolmetta | 15.04.2019 | n.10498
TRUST: NULLO SE LA PERDITA DEL CONTROLLO DEI BENI DEL SETTLOR È SOLO APPARENTE
NON PRODUCE L’EFFETTO SEGREGATIVO CHE GLI È PROPRIO
Sentenza | Corte d’Appello di Ancona, Pres. Formiconi – Rel. D’Incecco | 21.10.2020 | n.1087
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