Il pregiudizio subito dal creditore non si identifica con la totale e definitiva perdita del credito portato dal titolo quanto con la perdita di chance di recupero del credito stesso.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ferrara, Giudice Maria Marta Cristoni, con l’ordinanza del 05 febbraio 2020.
Una società ha convenuto in giudizio una banca chiedendo il risarcimento del danno cagionato per lo smarrimento di due titoli cambiari avvenuto durante l’iter di restituzione come insoluti-protestati tra la banca domiciliataria e la banca convenuta, delegata all’incasso.
Il Tribunale, investito del thema decidendum, ha rappresentato di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il pregiudizio subito dal creditore non si identifica con la totale e definitiva perdita del credito portato dal titolo quanto con la perdita di chance di recupero del credito stesso.
Tuttavia, il Giudice ha evidenziato che la società ricorrente non ha fornito prova del danno concretamente subito ex art. 1223 c.c. e del nesso causale tra la condotta negligente dell’istituto bancario e il mancato pagamento del credito portato dalle cambiali in esame.
Al riguardo, nel caso di specie, non è stato fornito alcun elemento di prova in ordine alla presumibile solvibilità del debitore nè la ricorrente ha dimostrato, ai fini di cui all’art. 1227 c.c., di aver posto in essere alcuna attività giudiziale o stragiudiziale diretta ad ottenere il pagamento del credito o a conservare eventuali garanzie patrimoniali.
Pertanto, l’organo giudicante non ha ritenuto assolto, nella specie, l’onere della prova gravante su parte attrice, nemmeno in termini di perdita di chance di ottenere il pagamento delle cambiali in questione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha respinto le domande della ricorrente con conseguente condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite in favore della banca.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi in Rivista:
PROTESTO ASSEGNI: IN CASO DI ILLEGITTIMA ISCRIZIONE IL DANNO NON SUSSISTE IN RE IPSA
I PRECEDENTI PROTESTI CORRETTAMENTE LEVATI PER IMPORTI BEN MAGGIORI DI QUELLI CONTESTATI RENDONO DI FATTO LA DOMANDA IMPROPONIBILE
Sentenza | Tribunale di Nocera Inferiore, Giudice Gustavo Danise | 01.02.2018 | n.190
PROTESTO CAMBIALE: L’ILLEGITTIMITÀ NON È DI PER SE SUFFICIENTE A GIUSTIFICARE IL RISARCIMENTO
E’ NECESSARIO FORNIRE LA PROVA DELLA GRAVITÀ DELLA LESIONE E DELLA NON FUTILITÀ DEL DANNO
Sentenza | Corte d’ Appello di Roma, Pres. Cofano – Rel. Thellung de Courtelary | 17.01.2018 | n.308
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