Provvedimento segnalato dall’Avv. Daniele Magnani del Foro di Milano
Circa la prova del contratto di concessione di carta di credito, nell’ipotesi di smarrimento dell’originale del contratto da parte dell’emittente la carta, l’istituto di credito può dimostrare in vari modi l’instaurazione del rapporto con il titolare e lo svolgimento del medesimo. A partire dalla prova che gli addebiti delle spese avvenivano sul conto corrente intestato al titolare.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Caterina Silvana Cerenzia, con la sentenza n. 16903 del 24 novembre 2020.
Un cliente ha negato di aver stipulato con la banca alcun contratto di finanziamento, conto corrente e/o acceso negozi giuridici relativi a carte di credito con l’addebito su un conto corrente bancario in essere con la Banca, quale canale bancario su cui appoggiare il rimborso delle spese effettuate con il tesserino a lui intestato. Questi, a fronte della dichiarazione dell’istituto di credito di non poter depositare l’originale della richiesta di carta di credito per essere andata smarrita per caso fortuito, ha dedotto la carenza probatoria della creditrice ai sensi dell’art. 2697 c.c., sostenendo che, l’assenza in originale di tali documenti ha pregiudicato il proprio diritto di difesa. Ha chiesto quindi il rigetto del decreto ingiuntivo.
Il Giudice ha specificato che, dagli estratti conto depositati dalla banca e che interessano l’intera durata del rapporto, risulta che le spese rivenienti dall’utilizzo del tesserino magnetico sono state regolarmente rimborsate con l’addebito su un conto corrente bancario del cliente in essere presso la Banca, quale canale bancario su cui appoggiare il rimborso delle spese. Essendo quindi provato che gli addebiti delle spese avvenivano sul conto corrente intestato al titolare, come richiesto dallo stesso, se ne deduce che egli non può essere ritenuto estraneo al rapporto: tanto più che prima dell’emissione del decreto ingiuntivo la banca ha diffidato l’opponente al pagamento delle somme dovute senza alcun riscontro.
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