L’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.
L’ex socio che agisca a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese, deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società e non può dirsi semplicemente già socio e/o liquidatore della medesima, in quanto tali ultime qualità non implicano necessariamente la suddetta successione.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Olivieri – Rel. Tatangelo con l’ordinanza n. 8521 del 25.03.2021.
La Suprema Corte ha avuto modo di ribadire che l’ex socio che agisca a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal registro delle imprese, deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società e non può dirsi semplicemente già socio e/o liquidatore della medesima, in quanto tali ultime qualità non implicano necessaria-mente la suddetta successione. In particolare, va in proposito ribadito che, pur potendo i soci essere interessati dal peculiare fenomeno successorio che, a certe condizioni ed entro certi limiti, ne può determinare la posizione di aventi causa nei debiti e nelle pretese attive della società dopo la sua estinzione e la relativa cancellazione dal registro delle imprese, non basta la qualità di ex socio perché si determini tale eventuale fenomeno successorio, il quale va pertanto sempre allegato e dimostrato nei suoi elementi costitutivi.
Il soggetto che assuma di essere subentrato nella titolarità di posizioni giuridiche attive della società estinta e cancellata dal registro delle imprese dovrà quindi sempre dedurre di essere stato uno dei soci o l’unico socio al momento della cancellazione e le ragioni per cui assume di essere succeduto alla stessa nella specifica pretesa azionata; in particolare, per quanto riguarda eventuali sopravvivenze e/o sopravvenienze attive, dovrà anche allegare che si tratta di posizioni attive non liquidate né attribuite ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, nonché i motivi per cui ciò sia avvenuto senza però che debba ritenersi integrata alcuna rinunzia alle stesse.
In particolare, l’ex socio che intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata cancellata dal registro delle imprese, dovrà:
1) qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente (e non semplicemente affermare di essere stato socio o liquidatore della società estinta e cancellata);
2) allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione né sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni (che dovrà, ove occorra, indicare in modo puntuale e documentare).
Nel caso sottoposto agli ermellini è emerso che il SOCIO non ha specificamente allegato (e tanto meno dimostrato) di essere subentrata, quale successore, nella pretesa creditoria per la quale agisce, ma si è limitata ad allegare di essere stata, in passato, “già socia e liquidatore” della società” (senza neanche chiarire se era ancora socia al momento della cancellazione), il che non è sufficiente a ritenere sussistente la sua legittimazione ad impugnare.
Per tali motivi è stato respinto il ricorso con la sola condanna al pagamento del contributo unificato, a norma dell’ art. 13, comma 1 bis, attesa la mancata costituzione di parte intimata.
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