Una società il cui rappresentante legale sia deceduto e non sia stato sostituito non può essere convenuta in giudizio, occorrendo, a questo fine, la nomina di un curatore speciale ad processum, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., poiché, in mancanza di tale nomina, l’atto di citazione ad essa diretto ed il conseguente processo svoltosi in sua assenza sono affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa.
Qualora, nel corso del medesimo processo, sopraggiunga la nomina dell’amministratore e la detta società si costituisca, trova applicazione l’art. 294 c.p.c. che consente alla parte contumace di chiedere al giudice, in presenza di determinate condizioni, di essere ammessa a compiere attività che le sarebbero precluse.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. II, Pres. Petitti -Rel. Bertuzzi nella sentenza n. 10754 del 17.04.2019.
In particolare, la questione giunta in Cassazione atteneva alla possibilità di convenire in giudizio una società, che agisce a mezzo del suo rappresentante legale, qualora manchi tale soggetto, perché deceduto.
Nella specie, invero, la società convenuta-promissaria venditrice di un contratto preliminare- veniva citata in giudizio da parte dei promissari acquirenti per ottenere il trasferimento del bene ex art. 2932 c.c., nonostante il suo rappresentante legale fosse morto e non ancora sostituito, essendo necessaria a tal fine la nomina di un curatore speciale.
L’art. 78 c.p.c. prevede la nomina di un curatore speciale ad processum, sicchè, in mancanza di tale designazione, l’atto di citazione risulterebbe affetto da nullità per l’impossibilità di una valida e regolare instaurazione del contraddittorio e per lesione del diritto di difesa.
La ratio della disposizione si rinviene, infatti, nella circostanza che la parte convenuta si trova nella posizione di non poter far valere i suoi diritti se non si costituisce, in quanto il vizio di costituzione del rapporto processuale determina la nullità dell’intero giudizio per la violazione della garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.
Nel caso specifico, invece, era sopravvenuta in giudizio la nomina dell’ amministratore della società , con conseguente costituzione in giudizio e applicazione dell’art. 294 c.p.c., che consente al contumace al momento di costituirsi in giudizio di chiedere al giudice il compimento di attività che gli sarebbero precluse nel caso in cui dimostri che la nullità dell’atto di citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo ovvero che la costituzione gli è stata impedita da causa a lui non imputabile.
Per tali ragioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso della società atteso che la stessa, al momento della notifica della citazione, non aveva un legale rappresentante per esercitare le proprie difese.
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