Testo massima
Testo della massima
“I principi regolatori della materia escludono la responsabilità
personale del socio nelle società di capitali e, di riflesso, non consentono al liquidatore
della società cooperativa a responsabilità limitata, in caso di insufficienza del
suo patrimonio, di imporre ulteriori versamenti ai soci per il ripianamento delle
obbligazioni sociali”.
E’ questo il principio sancito dal
Tribunale di Taranto, in composizione collegiale, giudice relatore dott. Antonio
Attanasio, nella sentenza n. 1362 depositata
il 25 giugno 2013.
Il Tribunale ha esaminato la domanda proposta da Tizio, socio della
Cooperativa Alfa, in liquidazione, nei confronti della società stessa.
Tizio era stato, infatti, destinatario di un decreto ingiuntivo, emesso
dal Tribunale di Taranto, con cui la Società Cooperativa Alfa, chiedeva la
corresponsione della somma di . 6.385,97= proporzionalmente dovuta dal socio
per ripianare le passività sociali. Tizio proponeva opposizione avverso il
suddetto decreto ingiuntivo.
Secondo la Cooperativa i due
debiti sociali ancora insoluti dovevano essere soddisfatti con i versamenti pro quota dei singoli soci, cui il
liquidatore poteva direttamente rivolgersi “nei
limiti delle rispettive responsabilità ed in proporzione della parte di
ciascuno nelle perdite”, nella perdurante inerzia dell’organo assembleare.
Ebbene il Tribunale di Taranto ha
ritenuto che “i principi regolatori della
materia escludono la responsabilità personale del socio nelle società di
capitali e, di riflesso, non consentono
al liquidatore della società cooperativa a responsabilità limitata, in caso di insufficienza
del suo patrimonio, di imporre ulteriori versamenti ai soci per il ripianamento
delle obbligazioni sociali”.
Ha osservato il Tribunale, seguendo
l’orientamento della Suprema Corte nella sentenza n. 5000 del 1991, che la
Cooperativa Alfa è una società a
responsabilità illimitata “SENZA RESPONSABILITA’ SUSSIDIARIA” e per tale
motivo, in mancanza di diversa previsione statutaria, non è consentito porre a
carico del singolo socio una quota del debito sociale.
Per il Tribunale, nella fase
liquidatoria valgono le regole dettate dal combinato disposto degli artt. 2516
2452 c.c. (operanti ratione temporis) e, in via integrativa, quelle deliberate
dal consesso assembleare.
Nel caso de quo il liquidatore
della Cooperativa non ha rispettato le prescrizioni dell’assemblea, onerando
Tizio di un pagamento cui il socio non è tenuto, in mancanza di una diversa
decisione comunque rimessa all’organo assembleare; infatti, al liquidatore è
preclusa qualsiasi iniziativa volta ad addebitare ulteriori oneri agli
associati, quale corollario di un sistema che riconosce la possibilità di porre
a carico dei soci cooperatori ulteriori spese comuni solo se ciò sia previsto
dalla statuto sociale e sia regolarmente attuato da una delibera dell’assemblea.
Il Tribunale ha, pertanto,
accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo richiesto dalla
Cooperativa Alfa.
Testo del provvedimento
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