ISSN 2385-1376
Testo massima
La maturazione del diritto alla liquidazione della quota si verifica sempre e solo al momento del verificarsi della causa di esclusione che, per le società cooperative, coincide necessariamente con la delibera di esclusione, stante il chiaro disposto normativo secondo cui il rimborso della partecipazione “è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento” del verificarsi della causa di scioglimento del rapporto socio società (art. 2473, comma 3, c.c.).
Il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società nasce o comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene quella dichiarazione (o quella delibera) anche ai fini dell’art. 56 l.f.
La liquidazione della partecipazione e il rimborso della stessa costituisce, pertanto, modalità esecutiva di un diritto del socio sorto prima dell’apertura della procedura concordataria, la cui compensazione con debiti del socio in concordato con la società è opponibile ai sensi degli artt. 169, 56 l.f. alla massa dei creditori.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Milano, dott. Filippo D’Aquino nell’ordinanza depositata il 9 ottobre 2014.
Nel caso di specie, una società – correntista presso la banca resistente era titolare di numerose facilitazioni creditizie, poi revocate successivamente dalla banca nonché di azioni della predetta banca. Tale revoca sfociava, poi, nella emissione di un decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, giudizio nel corso del quale parte ricorrente deduceva la nullità dei contratti di finanziamento.
La banca, strutturata nelle forme di una società cooperativa per azioni, deliberava – in epoca successiva – l’esclusione di parte ricorrente dallo status di socio e, successivamente al deposito e alla pubblicazione della domanda di concordato presentata dalla correntista, procedeva alla vendita delle azioni sul mercato compensando il ricavato della vendita con il proprio maggior credito.
Parte ricorrente chiedeva, pertanto, la condanna della resistente banca alla restituzione delle somme percepite a seguito della vendita dei titoli. Resisteva la banca deducendo l’applicabilità dell’art. 56 l.f. dovendo il credito della banca ritenersi sorto al momento della delibera di esclusione e, quindi, prima della apertura della procedura concordataria.
Il Giudice, con il provvedimento in esame, affronta una pluralità di questioni ed in particolare la opponibilità alla massa dei creditori della vendita della partecipazione azionaria e del diritto di compensazione del ricavato ottenuto dalla vendita delle azioni con il credito anteriore della banca in pendenza della proposizione di una domanda di concordato.
Si valuta, pertanto, la compatibilità della suddetta liquidazione con l’art. 168 l.f. e 169 l.f., nella parte in cui richiama l’art. 56 l.f.
Il giudice aderisce alle difese dell’istituto di credito, in primis affermando che il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società nasce o comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene quella dichiarazione (o quella delibera di esclusione) anche ai fini dell’art. 56 l.f.
Ed infatti la questione viene così posta: se il diritto del socio a vedersi rimborsata la propria partecipazione a seguito di una delibera di esclusione sorga al momento in cui si sia verificato l’evento dello scioglimento del rapporto tra socio e società (nel caso di specie, all’atto della deliberazione di esclusione), ovvero all’atto della liquidazione effettiva della partecipazione, avvenuta mediante vendita sul mercato delle azioni detenute dal ricorrente o, quanto meno, nel momento in cui la banca ha deliberato di vendere le azioni sul mercato anziché attingere alle riserve.
Afferma il Tribunale come nel primo caso (ma anche nell’ultimo) la compensazione sarebbe legittima ex art. 56 l.f., essendo la delibera (come anche la decisione della banca di vendere le azioni sul mercato: 10.01.2014) antecedente la data di apertura della procedura concorsuale (14.02.2014), mentre nel secondo caso la stessa sarebbe inammissibile e la banca resistente dovrebbe restituire il ricavato dalla collocazione sul mercato borsistico delle azioni già detenute dalla ricorrente.
Il Tribunale milanese ha ritenuto che la maturazione del diritto alla liquidazione della quota si verifica sempre e solo al momento del verificarsi della causa di esclusione che, per le società cooperative, coincide necessariamente con la delibera di esclusione, stante il chiaro disposto normativo secondo cui il rimborso della partecipazione “è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento” del verificarsi della causa di scioglimento del rapporto socio società (art. 2473, comma 3, c.c.).
Pertanto, la compensazione operata da parte resistente era, nel caso di specie, opponibile alla massa dei creditori, ritenendosi sorto il diritto della socio a vedersi liquidata la quota (con conseguente emersione del diritto al rimborso della partecipazione) alla data della delibera di esclusione in epoca precedente il deposito della domanda di concordato e, quindi, con applicazione dell’art. 56 l.f. richiamato dall’art. 169 l.f. in relazione al pregresso credito oggetto del precedente giudizio, ritenendosi sorto il diritto del ricorrente alla liquidazione della propria partecipazione mediante rimborso delle azioni al momento dello scioglimento del rapporto sociale, in analogia a quanto disposto dagli artt. 2473 c.c., norma alla quale fa rinvio l’art. 2473-bis c.c. in tema di esclusione del socio dalle s.r.l., principio applicabile anche al caso delle società cooperative in assenza di una norma specifica come l’art. 2473 c.c.
Sulla base di tale iter argomentativo il Tribunale di Milano ha affermato i seguenti principi:
1) la compensazione legale ex art. 56 l.f. può essere operata dal creditore in bonis nei confronti dell’impresa in procedura concorsuale avuto riguardo al momento genetico dell’insorgenza di entrambi i crediti, ossia al fatto costitutivo che fa sorgere il credito del soggetto ammesso al concorso, che nel caso di specie è lo scioglimento del rapporto sociale;
2) il credito relativo alla quota di liquidazione vantato dal socio di una cooperativa escluso dalla società nasce o comunque diviene certo esclusivamente nel momento in cui interviene quella dichiarazione (o quella delibera) anche ai fini dell’art. 56 l.f.;
3) la liquidazione della partecipazione e il rimborso della stessa costituisce, pertanto, modalità esecutiva di un diritto del socio sorto prima dell’apertura della procedura concordataria, la cui compensazione con debiti del socio in concordato con la società è opponibile ai sensi degli artt. 169, 56 l.f. alla massa dei creditori.
Sulla base di tali presupposti, il Tribunale ha rigettato la domanda di restituzione proposta dal correntista.
Testo del provvedimento
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