In tema di accollo esterno, che si perfeziona con un mero accordo tra accollato ed accollante, l’adesione del creditore accollatario costituisce elemento eventuale ed ulteriore, rilevante solo ai fini dell’efficacia del negozio nei confronti di quest’ultimo.
Quando si verte in ipotesi di scissione di società, l’art. 2506 quater comma 3 c.c. va interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest’ultima trasferito o mantenuto.
Non sussiste dunque un obbligo di volturare il mutuo in favore della società beneficiaria della scissione in quanto trattasi di scissione parziale proporzionale con costituzione della nuova società che non ha comportato l’estinzione e/o chiusura della prima, ma la continuazione della stessa con un proprio capitale sociale. Di conseguenza, ciascuna società è solidamente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.
In tale contesto, fin quando l’accollo, che pure si voleva esterno, non viene portato a conoscenza della banca, vale quale accollo semplice in quanto è pacifico che ove il creditore non sia stato messo al corrente dell’intervenuto accollo, non potrà aderire alla convenzione, né esigere pagamenti dall’accollante e l’accollo stesso potrebbe persino essere revocato dai contraenti.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Emanuela Musi, con sentenza n. 1764 del 14 giugno 2023, che ha rigettato la domanda di risarcimento danni formulata verso la banca per non avere la medesima adempiuto all’obbligo della voltura del mutuo a seguito di scissione societaria.
Il Giudice ha rilevato che, ai fini dell’affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l’inadempimento o il fatto illecito e il danno e l’onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento” (cfr. Cass. Civ. 28995/2017).
Nel caso in esame, le società attrici non avevano allegato né tantomeno provato lo specifico pregiudizio derivante dalla mancata voltura del mutuo.
Inoltre, agli atti mancava la prova della notifica del progetto di scissione, contenente la presunta pattuizione di accollo, nei confronti della banca che, pur volendo, non avrebbe potuto procedere alla volturazione dell’intestazione del mutuo stesso.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno