ISSN 2385-1376
Testo massima
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l’estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio e comporta nei processi in cui è parte l’ente l’applicazione delle regole generali dettate dagli art. 299 e ss. c.p.c., poiché essa costituisce vicenda equiparabile alla morte della persona fisica.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Roma, dott.ssa Caterina Bordo, con la sentenza depositata in data 20.01.2015.
Nel caso in esame, il liquidatore della società in liquidazione conveniva in giudizio la banca deducendo, relativamente agli intrattenuti rapporti di conto corrente e di apertura di credito, l’illegittima applicazione di tassi d’interesse in misura ultralegale in assenza di qualsivoglia pattuizione in tal senso, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché illegittimi addebiti di somme di denaro a titolo di commissione di massimo scoperto. Chiedeva pertanto la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla convenuta, con condanna della stessa al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la banca la quale, in via preliminare, eccepiva l’estinzione del giudizio, avendo la società istante provveduto all’iscrizione a ruolo successivamente alla propria cancellazione dal registro delle imprese, “quando ormai la stessa aveva perso ogni capacità processuale, non avendo nessuno dei soci proseguito il giudizio né avendo essa provveduto a citarli in riassunzione“. Quanto al merito, la convenuta contestava ogni avverso addebito, eccependo la prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito e concludendo per il totale rigetto della pretesa attorea.
Il Tribunale adito, in accoglimento dell’eccezione sollevata in via preliminare dall’istituto di credito convenuto, accertata l’effettiva instaurazione del giudizio successivamente alla cancellazione dal registro delle imprese, ha dichiarato l’estinzione del processo, con condanna dell’istante alla rifusione delle spese di lite a favore dell’istituto di credito.
In particolare, il Giudice adito ha precisato che “nel caso di specie, si è verificata l’ipotesi prevista e disciplinata dall’art. 299 c.p.c., atteso che l’estinzione della persona giuridica è intervenuta dopo la notificazione della citazione, ma prima della scadenza del termine per la costituzione, avendo la parte attrice iscritto la causa a ruolo il 25/10/2013, con la conseguenza che il processo è immediatamente ed automaticamente interrotto dal momento stesso in cui si è prodotto l’evento, senza necessità di alcuna notificazione o comunicazione ed a prescindere sia dalla conoscenza che dell’evento abbiano avuto l’altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l’effettiva conoscenza dell’evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione“.
Considerata, altresì, la costituzione in giudizio del liquidatore e l’espletamento da parte sua della conseguente attività processuale nonostante la sopravvenuta perdita della legitimatio ad causam della società in liquidazione, il Tribunale ha disposto la condanna diretta del liquidatore medesimo al pagamento delle spese di lite a favore dell’istituto di credito convenuto.
Testo del provvedimento
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