In tema di società, l’art. 2500 quinquies cc., dispone che la trasformazione di una società di persone in società di capitali non libera i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti di cui all’art. 2500, comma 3 cc. se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione, presumendosi il consenso se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi, non lo abbiano espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
La comunicazione formale ex art 2500 quinquies cc è necessario presupposto per poter invocare il consenso presunto del creditore alla trasformazione e dunque alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni contratte dalla società di persone prima della detta trasformazione.
In mancanza di tale comunicazione, “per raccomandata o con altri mezzi” – da parte della società debitrice, neanche è ipotizzabile l’attivazione del meccanismo di manifestazione implicita del consenso previsto dal comma 2, della norma in esame, tramite la mancata espressa opposizione dei creditori, per ritenere liberati i soci illimitatamente responsabili.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Acierno – Rel. Amatore, con la ordinanza n. 17473 del 19 giugno 2023.
Accadeva che la società cessionaria di crediti conveniva in giudizio i debitori per ottenere il pagamento di una somma dovuta per inesatto adempimento di un contratto preliminare di compravendita di quote societarie, comprensiva di quota capitale e interessi moratori sino al saldo effettivo.
Il Tribunale accoglieva la domanda attorea condannando i debitori, i quali proponevano appello.
La Corte accoglieva il gravame limitatamente al solo profilo degli interessi e della regolamentazione e delle spese di lite, rigettando nel resto l’appello e confermando dunque nel merito le statuizioni del Tribunale.
La sentenza veniva impugnata dai debitori con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
Nel quinto motivo del ricorso essi denunciavano la violazione dell’art. 2500 quinquies cc., sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato tale norma, che consente la liberazione dei soci, una volta che la società sia trasformata in una Srl, a seguito del consenso dei creditori, il quale potrebbe risultare anche da fatti concludenti.
La Suprema Corte riteneva infondato tale motivo, affermando che il presunto consenso dei debitori alla trasformazione, ai fini della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sorte prima degli adempimenti di cui all’art. 2500, comma 3 cc , può essere invocato solo qualora sia rispettata la formalità della comunicazione ai creditori prevista dall’art. 2500 quinquies comma 2 cc.
In mancanza, i soci illimitatamente responsabili non potranno considerarsi liberati.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOCIETA’ CANCELLATA: IL PASSAGGIO DEI DIRITTI NON AZIONATI AI SOCI
È DA FORNIRE LA PROVA DELL’AVVENUTO FENOMENO SUCCESSORIO
Sentenza | Corte d’Appello Napoli, Pres. Fusillo – Rel. De Paola | 14.09.2022 | n.3299
FALLIMENTO E TRASFORMAZIONE SOCIALE: SI APPLICA L’ART.147 L.F.
DECORSO UN ANNO DALLA ISCRIZIONE DELLA TRASFORMAZIONE SOCIALE NON PUÒ PIÙ ESSERE DICHIARATO IL FALLIMENTO DEL SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE
Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 18.11.2013 | n.25846
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