Non è soggetto al requisito della forma scritta il contratto (cosiddetto pactum fiduciae) con il quale si conviene l’intestazione fiduciaria di una quota di partecipazione al capitale sociale di una società e, quindi, si conviene l’obbligo del fiduciario di ritrasferire al fiduciante l’intestazione di detta quota di partecipazione; e ciò anche se si tratta di una società proprietaria di beni immobili.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Falabella, con la sentenza n. 9139 del 19 maggio 2020.
Gli Ermellini sono stati investiti della questione relativa alla forma richiesta dall’ordinamento per la valida ed efficace costituzione di un patto fiduciario (pactum fiduciae) avente a oggetto quote di partecipazione di una società a responsabilità limitata.
Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione relativo a una società, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, la quale non è dunque necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, ciò anche nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili. Infatti, la detta cessione non comporta un trasferimento, dal socio cedente a quello cessionario, dei diritti immobiliari, i quali restano, viceversa, nella titolarità della società, che non è parte del negozio di cessione.
Il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante, o di altro soggetto da costui designato, è equiparabile al contratto preliminare per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma dell’atto definitivo. Tale prospettiva esclude, come è evidente, che il patto fiduciario sia soggetto alla forma scritta ad substantiam o ad probationem, allorquando abbia ad oggetto il trasferimento di quote sociali: se, infatti, il contratto di cessione di quote è a forma libera, ove pure la società sia proprietaria di immobili, resta escluso che il negozio fiduciario che lo programmi debba risultare da un contesto documentale.
La Suprema Corte ha quindi concluso che per la valida ed efficace costituzione di un patto fiduciario avente a oggetto quote di partecipazione di una società a responsabilità limitata non è in alcun modo richiesta la forma scritta (necessaria solo per l’opponibilità alla società).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PATTO FIDUCIARIO: non è richiesta la forma scritta ad substantiam, neppure in caso di trasferimento di diritti reali immobiliari
Le Sezioni Unite fanno inversione di rotta rispetto a quanto sino ad ora pronunciato dalla giurisprudenza di legittimità
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. Unite, Pres. Manna – Rel. Giusti | 06.03.2020 | n.6459
PACTUM FIDUCIA E OPPONIBILITA’ AI CREDITORI – LIMITI
Il pactum è inopponibile ai terzi che hanno iscritto ipoteca giudiziale in data anteriore alla trascrizione della domanda del fiduciante
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. II Civile | 25.10.2013 | n.24166
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno