Provvedimento segnalato dall’Avv. Francesco Fera del foro di Genova
I diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Genova, Dott.ssa Emanuela Giordano, con la sentenza n. 2051 del 09.06.2016.
Gli ex soci di una società di persone cancellata dal Registro delle Imprese convenivano in giudizio la Banca, formulando contestazioni relative alla validità ed al regolare svolgimento dei rapporti di conto corrente e conto anticipi, intrattenuti con l’Istituto di credito, in relazione ai quali chiedevano il ricalcolo dei rapporti dare/ avere, affermandosi creditori di una certa somma, contestando la validità delle fideiussioni prestate in favore della medesima società e l’illegittimità della segnalazione della società alla Centrale Rischi.
La Banca convenuta si costituiva in giudizio, contestando le domande attoree, chiedendone il rigetto e formulando, in via riconvenzionale, domanda di condanna degli attori al pagamento del saldo debitore del conto corrente e del conto anticipi.
Il Tribunale, in ordine alla tematica relativa alla sorte dei rapporti attivi e passivi, originariamente facenti capo a società cancellata dal Registro delle imprese, osservava che dopo la riforma del diritto societario attuata con D. Lgs n. 6 del 2003, diversi erano stati gli interventi della Suprema Corte a Sezioni Unite in materia: in particolare, con la sentenza n. 4060/2010, la Cassazione aveva riconosciuto che: “In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità, nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal l° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore.”.
Ebbene, proseguiva il Giudicante, dopo la riforma del diritto societario, la situazione delle società di persone per le quali l’iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, la cancellazione determina un presunzione di estinzione, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad esse facenti capo siano stati definiti.
Peraltro, con successiva sentenza n. 6070 del 2013 la Suprema Corte a Sezioni Unite aveva chiarito che la prova contraria mediante la quale può essere superata la presunzione di estinzione non può vertere ” sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perché ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria”, occorrendo, viceversa, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare, pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro.
In particolare, poi, in riferimento alla sorte dei rapporti attivi, originariamente facenti capo alla società estinta, gli ermellini avevano specificato che “i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
Nel caso in oggetto, invero, la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva contezza, ad avviso del Tribunale, doveva intendersi come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa, atteso che, peraltro, il credito richiamato era controverso ed era decisamente illiquido.
Infine, in relazione alla sorte dei rapporti passivi, il Tribunale ligure rilevato che gli attori, quali soci della società estinta dovevano ritenersi passivamente legittimati, in relazione alla domanda riconvenzionale di pagamento proposta dalla Banca, sottolineava, tuttavia, che quest’ultima non era stata adeguatamente provata dall’Istituto di credito convenuto e, dunque, non poteva essere accolta.
Sulla base di quanto esposto, il Giudice rigettava la domanda principale e la domanda riconvenzionale, compensando, tra le parti, le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
SOCIETA’ DI PERSONE: LA CANCELLAZIONE EX ABRUPTO DAL R.I. INTEGRA LA RINUNZIA TACITA AD OGNI AZIONE
I SOCI NON HANNO ALCUNA LEGITTIMAZIONE PER CREDITI LITIGIOSI
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Dogliotti – Rel. Di Marzio | 15.11.2016 | n.23269
ESTINZIONE SOCIETÀ: NON SI TRASFERISCONO AI SOCI LE MERE PRETESE, ANCHE SE AZIONATE
LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE IMPLICA RINUNCIA AL CREDITO AZIONATO
Sentenza | Tribunale di Bari, dott. Sergio Cassano Tribunale di Bari, dott. Salvatore Casciaro | 15.04.2015 | n.1685, 1967
SOCIETÀ: I SOCI NON POSSONO PROPORRE AZIONE DI INDEBITO DOPO LA CANCELLAZIONE
LE PRETESE INIDONEE AD ESSERE ISCRITTE IN BILANCIO SI INTENDONO RINUNCIATE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Silvia Brat | 01.04.2015 | n.4195
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