ISSN 2385-1376
Testo massima
Societario-azione di responsabilità per danni diretti promossa dal socio nei confronti dell’Amministratore Unico di società a responsabilità limitata a ristretta partecipazione sociale -azione aquiliana onere prova
Nozione di danno diretto.
E’ astrattamente configurabile l’ipotesi di danno diretto al patrimonio del socio di s.r.l. nell’ipotesi in cui, all’esito di accertamento fiscale eseguito dalla G.d.F., che abbia ritenuto l’esistenza di costi indeducibili esposti dalla società, venga applicata al socio della stessa, a base ristretta di partecipazione (due soci), sanzioni amministrative sul presupposto dell’intervenuta percezione di utili d’impresa non dichiarati dal parte del medesimo.
Nel caso indicato il danno prospettato, qualora esistente, incide direttamente sul patrimonio del socio che può contestare l’accertamento induttivo indipendentemente da distinte iniziative assunte o meno dalla medesima società.
Non è, peraltro, accoglibile la domanda proposta ex art 2476 comma VI c.c. per mancanza di prova effettiva del danno, qualora il socio non provi di aver dovuto corrispondere l’importo della sanzione amministrativa a lui comminata, ovvero non abbia provato che in concreto non ha percepito utile di sorta .
E’ onere dell’attore provare la specifica condotta esclusiva colposa o dolosa dell’amministratore tenuto conto che il bilancio nel quale sono stati esposti i costi è approvato dall’assemblea con il voto determinante dello stesso socio all’epoca di maggioranza.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 274/2015