ISSN 2385-1376
Testo massima
Sussiste una ipotesi di litisconsorzio necessario solamente tra i soci quando il ricorso introduttivo abbia ad oggetto la mera ripartizione del reddito ed anche quando il socio contesti la propria qualità di socio, atteso che in quest’ultimo caso gli altri soci hanno interesse a contrastare la tesi del ricorrente, il cui accoglimento determinerebbe un incremento del loro carico fiscale.
E’ questo il principio di diritto statuito dalla Cassazione civile, sezione sesta, con ordinanza n.20215 pronunziata in data 03/09/2013, in materia di litisconsorzio necessario.
Nel caso di specie, l’ordinanza trae origine dal ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale che, confermando la sentenza di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento con il quale l’ente di riscossione aveva rideterminato la maggiore imposta per IVA ed IRAP di una società, notificandolo ad una contribuente nella sua supposta qualità di socia di fatto di tale società per una quota del 12,5%.
In particolare, la contribuente aveva impugnato codesto avviso di accertamento negando la propria partecipazione a tale società.
Ebbene, la Suprema Corte, chiamata a pronunziarsi sul caso de quo, ha preliminarmente richiamato il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n.14815/2008, secondo cui la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario, pertanto il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica da uno solo dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci.
In tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
Alla luce di tali considerazioni, gli ermellini, ritenuto che nella fattispecie in esame il giudizio si fosse svolto nel contraddittorio della sola presunta socia di fatto, senza la partecipazione né della società né degli altri soci, richiesta invece ex lege, hanno dichiarato d’ufficio la nullità dell’intero giudizio di merito per mancata integrazione del litisconsorzio necessario e cassato la sentenza gravata, rinviando la causa di primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19907-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE
– ricorrente –
contro
R.T.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 235/1/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 10/05/2010, depositata il 07/06/2010;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
L’Agenzia delle entrate ricorre contro la sig.ra R.T. per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio – previa rideterminazione del volume di affari e del reddito d’impresa 2003 della società alfa sas (da ascrivere ai soci per trasparenza D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5 (TUIR)) – aveva rideterminato la maggiore imposta per IVA ed IRAP; tale avviso era stato notificato alla contribuente nella sua supposta qualità di socia di fatto di detta società (insieme con sua madre, C.M. e con suo fratello, R.F.) per una quota del 12,5%, ed era stato da costei impugnato negando la propria partecipazione alla società.
La Commissione Tributaria Regionale ha fondato la propria decisione sul rilevo che l’assunto sul quale l’Ufficio aveva basato la propria ipotesi di una partecipazione di fatto della contribuente alla società alfa sas – ossia che i beni della contribuente stessa provenissero dalle truffe e dalle evasioni fiscali commesse da suo padre e dagli altri soci della suddetta società – risultava smentito dalle pronunce con le quali il giudice penale aveva revocato il sequestro che originariamente era stato disposto su detti beni in ragione della loro asserita provenienza illecita ed aveva assolto la contribuente dall’imputazione di favoreggiamento reale.
Il ricorso si fonda su tre motivi.
La contribuente si è costituita con controricorso.
All’esito del deposito in cancelleria della relazione ex art. 380 bis c.p.c., notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero, la causa è stata discussa nell’adunanza del 10.7.11, per la quale non sono state depositate memorie ed alla quale le parti non sono comparse.
In via assolutamente preliminare va rilevata di ufficio, e dichiarata, la nullità del giudizio di merito.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n. 14815 del 2008, che – per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (TUIR)) – la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario; dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali);
cosicchè in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Nella medesima sentenza le Sezioni Unite – dopo aver sottolineato che, nell’impugnativa di un avviso di accertamento dei redditi di una società di persone o nell’impugnativa del consequenziale avviso di accertamento dei redditi da partecipazione del socio, sussiste litisconsorzio necessario originario tra tutti i soci e la società quando siano contestati il reddito della società o le modalità del suo accertamento – hanno altresì precisato che: “ricorre, invece, una ipotesi di litisconsorzio necessario, solamente tra i soci, quando il ricorso introduttivo abbia ad oggetto la mera ripartizione del reddito, anche quando il socio contesti la propria qualità (nel qual caso gli altri soci hanno interesse a contrastare la tesi del ricorrente, il cui accoglimento determina un incremento del loro carico fiscale)”.
Tanto premesso, osserva il Collegio che dalle conclusioni del ricorso introduttivo in primo grado trascritte a pag. 11 del ricorso per cassazione emerge che nel presente giudizio – svoltosi nel contraddittorio della sola (presunta) socia di fatto R.T., senza la partecipazione nè della società alfa sas, nè degli altri soci – la contribuente chiede l’annullamento dell’avviso di accertamento IVA-IRAP emesso nei confronti della società in ragione della dedotta illegittimità di tale avviso “per la parte che la riguarda come presunta soda di fatto”; la contribuente, in altri termini, non contesta l’accertamento dei ricavi e dei redditi della società operato dall’Ufficio ai fini IVA e IRAP ma contesta di essere stata indicata come socia (e quindi destinataria pro quota, per trasparenza D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ex art. 5 (TUIR), del maggior reddito sociale accertato) nell’atto impositivo emesso nei confronti della società a fini IVA e IRAP. L’oggetto del giudizio non è, dunque, l’accertamento dei ricavi e dei redditi operato dall’Ufficio a carico della alfa sas, bensì la sussistenza, in capo alla sig.ra R.T., della qualità di socio di tale società. Pertanto – mentre la partecipazione al giudizio della società non era necessaria, non essendo in discussione l’entità dei ricavi e dei redditi sociali e, quindi, l’importo dell’IVA e dell’IRAP che l’Ufficio ha addebitato alla società con l’avviso di accertamento impugnato – era invece necessaria, alla stregua del sopra citato insegnamento delle Sezioni Unite, la partecipazione al giudizio degli altri soci, di diritto o di fatto, della società. La contestazione della qualità di socio da parte della sig.ra R.T. è infatti una questione personale che, tuttavia, tocca direttamente la posizione degli altri soci, in quanto tale esclusione incide sulla ripartizione del reddito sociale tra gli altri soci, di diritto o di fatto, della stessa società.
Ricorre quindi, nella specie, una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra la sig.ra R.T. e gli altri soci di fatto o di diritto della società alfa sas e pertanto, alla stregua dei principi sopra richiamati, si deve dichiarare d’ufficio la nullità dell’intero giudizio per mancata integrazione del litisconsorzio necessario tra la ricorrente e detti altri soci, cassare la sentenza gravata e rinviare la causa in primo grado alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
Appare equo compensare le spese del giudizio dichiarato nullo.
PQM
La Corte cassa la sentenza gravata, dichiara la nullità del giudizio di merito e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.
Compensa interamente le spese, anche per le fasi di merito.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2013
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Numero Protocolo Interno : 656/2013