Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, atteso che il divieto di esecuzione forzata non è limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma vale anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria. (Nell’enunciare il suddetto principio la S.C. ha precisato che vanno ricompresi nei bisogni della famiglia anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi).
IL COMMENTO
La sentenza in esame si occupa del criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo.
La Corte conferma il principio per cui il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass. 8991/03, 12998/06).
In particolare afferma la Corte che è compito demandato al Giudice di merito accertare se il debito sia stato o meno contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, ritenendo che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 5684/06) con l’avvertenza, tuttavia, che anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorchè appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare.
RIASSUNTO
I coniugi in regime di comunione legale, propongono ricorso per Cassazione, in base a due motivi, nei confronti della OMISSIS avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha rigettato l’appello da essi proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto la loro opposizione contro l’esecuzione promossa dall’esattore, per un debito tributario del T., su un immobile di loro proprietà conferito in fondo patrimoniale prima della formazione del ruolo.
Resiste con controricorso la OMISSIS.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con i due motivi, da esaminarsi congiuntamente, i ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, deducono l’opponibilità del fondo patrimoniale anche ai debiti tributari sorti posteriormente alla sua costituzione. Negano che tali debiti possano ritenersi contratti per sopperire ai bisogni della famiglia ed assumono che il momento genetico dell’obbligazione tributaria sia quello della formazione del ruolo. Censurano pertanto la sentenza impugnata, che tale opponibilità ha negato, ritenendola limitata alle sole obbligazioni derivanti da contratto e non anche riferibile alle obbligazioni legali.
1. – Il mezzo è fondato, nei termini di seguito precisati.
Va premesso che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia (Cass. 8991/03, 12998/06), di talchè risulta senz’altro erronea la sentenza impugnata ove ha ritenuto di eludere il divieto di esecuzione sui beni del fondo di cui all’art. 170 c.c. sulla base della natura legale e non contrattuale dell’obbligazione tributaria azionata in via esecutiva.
Facendo, dunque, corretta applicazione dei principi, va accertato, in punto di fatto, se il debito de quo possa dirsi contratto o meno per soddisfare i bisogni della famiglia, considerato che, se è vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte (ancora Cass. 12998/06), che tale finalità non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è evidente tuttavia che la richiamata circostanza non è, a contrario, nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito possa dirsi contratto per soddisfare detti bisogni.
L’accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia costituisce un accertamento istituzionale rimesso al giudice di merito (Cass. 11683/01, 12730/07). Quanto ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, la giurisprudenza in prevalenza accoglie un parametro negativo, affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 5684/06). A tali principi si atterrà il giudice di rinvio, con l’avvertenza, tuttavia, che anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorchè appaia certo, in punto di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare.
E’ invece irrilevante – in questa sede, qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria (Cass. 3251/96, 4933/05).
2. – La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia, perchè, applicando i principi di diritto sopra enunciati, valuti se il debito nella fattispecie azionato possa ricondursi alle necessità della famiglia, tenendo conto che il divieto di esecuzione forzata di cui all’art. 170 c.c. essendo la sua efficacia anche ai crediti sorti prima della costituzione del fondo ferma restando in questo caso la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l’inefficacia nei propri confronti dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale (Cass. 3251/96, 4933/05).
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Venezia.
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