ISSN 2385-1376
Testo massima
“La giurisdizione del giudice tributario è esclusa per la fase dell’espropriazione forzata e, quindi, correlandosi la garanzia iscritta all’agere esecutivo viene in rilievo non la natura del credito iscritto a ruolo bensì l’accertamento del diritto della società di esazione all’espropriazione immobiliare in fieri, rientrante nella sfera cognitiva del giudice ordinario“.
E’ questo il principio sancito dal Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Annagrazia Lenti, nella sentenza n. 1500 depositata il 10 luglio 2013 che ha esaminato il ricorso in opposizione all’esecuzione ex art.615 cpc proposto da V.R. nei confronti della Soget S.p.A., concessionario incaricato della riscossione delle imposte.
L’opponente ha chiesto l’accertamento della insussistenza di crediti legittimanti l’iscrizione di ipoteca su un immobile di sua proprietà e l’ordine di cancellazione della suddetta formalità pregiudizievole, ha dedotto, inoltre, di aver pagato due cartelle relative al credito fondante l’iscrizione e di aver provveduto al versamento delle somme indicate dal Giudice dell’Esecuzione in sede di conversione del pignoramento ex art. 495 cpc, anche in favore della Soget S.p.A. che aveva spiegato intervento nella procedura esecutiva immobiliare promossa in suo danno.
La Soget S.p.A., costituendosi in giudizio, ha eccepito il DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE ADITO trattandosi di carichi tributari e l’improponibilità della domanda nelle forme dell’opposizione all’esecuzione.
Ebbene, il giudice ha ritenuto che il giudizio instaurato da V.R. fosse correttamente proposto poiché il credito posto a base dell’iscrizione ipotecaria era stato azionato in sede di esecuzione immobiliare, mediante l’intervento della Soget S.p.A. nella procedura stessa.
Ha sostenuto il giudice, aderendo all’orientamento della Suprema Corte, a sezioni unite, nella sentenza del 31 marzo 2008, n.8279, che “la giurisdizione del giudice tributario è esclusa per la fase dell’esecuzione forzata e, quindi, nella fattispecie, correlandosi la garanzia iscritta all’agere esecutivo viene in rilievo non la natura del credito iscritto a ruolo bensì l’accertamento del diritto della società di esazione all’espropriazione immobiliare in fieri, rientrante nella sfera cognitiva del giudice ordinario“.
Ha ritenuto, inoltre, il giudice che “il rapporto che lega l’ente pubblico impositore e il concessionario della riscossione delle imposte è un rapporto sui generis, che non può essere ricondotto agli ordinari contratti di diritto privato, rientrando tra le concessioni amministrative: in virtù di tale concessione all’esattore è conferito l’esercizio di una pubblica funzione. Infatti, il concessionario incaricato della riscossione dei crediti tributari dell’ente impositore, portati dal ruolo, va ricondotto alla figura del soggetto al quale il debitore deve effettuare il pagamento della somma, che costituisce l’oggetto della prestazione debitoria dovuta: funge, pertanto, quale incaricato dall’ente creditore di ricevere quella prestazione, conformemente alla figura dell’adiectus solutionis causa delineata dall’art. 1188 c.c.” (Cass., sez. trib., 29.9.2006, n. 21222).
Infine, nella direzione volta ad escludere un rapporto diretto tra il contribuente e l’ente impositore, dopo l’iscrizione del debito nei ruoli esattoriali, vale la considerazione che il concessionario intraprende ex se le iniziative prodromiche all’esecuzione forzata e quelle propriamente esecutive, sicché, costituendosi un rapporto obbligatorio tra il contribuente e l’esattore, compete a quest’ultimo attuare gli adempimenti consequenziali all’estinzione del debito, in termini ad esempio di cancellazione delle iscrizioni compiute per garantire la riscossione coattiva del credito.
Il giudice ha pertanto accolto l’opposizione e ordinato la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria sull’immobile di proprietà dell’opponente.
Testo del provvedimento
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