ISSN 2385-1376
Testo massima
La Corte di Cassazione, con ordinanza
n.19387 del 08/11/2012, si è pronunciata sul valore da attribuire alla
stampa del servizio online delle poste ai fini della validità o meno
della notifica.
n.19387 del 08/11/2012, si è pronunciata sul valore da attribuire alla
stampa del servizio online delle poste ai fini della validità o meno
della notifica.
La Corte, uniformandosi alle decisioni
già adottate dalle Sezioni Unite, ha ribadito che “la produzione
dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia
del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del
servizio postale ai sensi dell’art. 149 cpc., o della raccomandata con
la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cpc, è
richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova
dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e,
dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio”(cfr. Cass. Sez.
Un. n. 627/08).
già adottate dalle Sezioni Unite, ha ribadito che “la produzione
dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia
del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del
servizio postale ai sensi dell’art. 149 cpc., o della raccomandata con
la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario
dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cpc, è
richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova
dell’intervenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e,
dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio”(cfr. Cass. Sez.
Un. n. 627/08).
In tale senso, ha precisato la Corte
che SOLO IL TIMBRO POSTALE assicura la consegna reale e dunque vale come
prova della notifica in quanto, al fine di comprovare l’avvenuto
compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell’atto da
parte del destinatario, non può tenere luogo del detto avviso di
ricevimento il foglio stampato dal servizio on line di Poste Italiane.
che SOLO IL TIMBRO POSTALE assicura la consegna reale e dunque vale come
prova della notifica in quanto, al fine di comprovare l’avvenuto
compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell’atto da
parte del destinatario, non può tenere luogo del detto avviso di
ricevimento il foglio stampato dal servizio on line di Poste Italiane.
Inoltre, precisa la Corte,
l’indicazione della data di consegna della raccomandata contenuta sul
foglio stampato dal servizio on line delle Poste non fa fede della
consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato
dall’avviso di ricevimento.
l’indicazione della data di consegna della raccomandata contenuta sul
foglio stampato dal servizio on line delle Poste non fa fede della
consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato
dall’avviso di ricevimento.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2888-2012 proposto da:
D.G.A;
RICORRENTE
Contro
ALFA SPA;
INTIMATA
avverso il provvedimento n. 4384/2011 del TRIBUNALE di PESCARA, depositato il 21/12/2011;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.G.A. propone istanza di regolamento
di competenza avverso l’ordinanza in data 21 dicembre 2011, con la quale
il Tribunale di Pescara (nella causa proposta dalla stessa D.G. nei
confronti della ALFA SPA al fine di sentire dichiarare la nullità
dell’iscrizione ipotecaria effettuata in suo danno in data 26 maggio
2011, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, con la
consequenziale statuizione di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e
condanna della convenuta al risarcimento dei danni) ha accolto
l’eccezione di incompetenza sollevata dalla ALFA SPA ed ha rimesso le
parti dinanzi al Giudice di Pace di Pescara.
di competenza avverso l’ordinanza in data 21 dicembre 2011, con la quale
il Tribunale di Pescara (nella causa proposta dalla stessa D.G. nei
confronti della ALFA SPA al fine di sentire dichiarare la nullità
dell’iscrizione ipotecaria effettuata in suo danno in data 26 maggio
2011, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, con la
consequenziale statuizione di cancellazione dell’iscrizione ipotecaria e
condanna della convenuta al risarcimento dei danni) ha accolto
l’eccezione di incompetenza sollevata dalla ALFA SPA ed ha rimesso le
parti dinanzi al Giudice di Pace di Pescara.
La società ALFA SPA non si è difesa.
Il Pubblico Ministero ha depositato
conclusioni scritte, con le quali, qualificata l’azione della ricorrente
come opposizione agli atti esecutivi, ha chiesto a questa Corte di
dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione.
conclusioni scritte, con le quali, qualificata l’azione della ricorrente
come opposizione agli atti esecutivi, ha chiesto a questa Corte di
dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso è inammissibile.
Trova applicazione al caso di specie
il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui
“La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato
contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la
notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art.149 cpc, o
della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al
destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art.140
cpc, è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova
dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque,
dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
il principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui
“La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato
contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la
notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art.149 cpc, o
della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al
destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art.140
cpc, è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova
dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque,
dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue che l’avviso non allegato
al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino
all’udienza di discussione di cui all’art.379 cpc, ma prima che abbia
inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione,
ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui
all’art.380-bis cpc, anche se non notificato mediante elenco alle altre
parti ai sensi dell’art.372 cpc, comma 2.
al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino
all’udienza di discussione di cui all’art.379 cpc, ma prima che abbia
inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione,
ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui
all’art.380-bis cpc, anche se non notificato mediante elenco alle altre
parti ai sensi dell’art.372 cpc, comma 2.
In caso, però, di mancata produzione
dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte
dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo
consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo
i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi
dell’art.291 cpc; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in
udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare
di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc.
civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto,
offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel
richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso,
secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1″
(Cass. S.U. n. 627/08).
dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte
dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo
consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo
i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi
dell’art.291 cpc; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in
udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare
di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc.
civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto,
offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel
richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso,
secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1″
(Cass. S.U. n. 627/08).
2.- Il ricorso per regolamento di
competenza risulta essere stato notificato dal procuratore della
ricorrente, ai sensi della L. n. 53 del 1994 e dell’autorizzazione n.
153 del 14 dicembre 2011 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Pescara, mediante invio di copia conforme a mezzo del servizio postale
con raccomandata spedita dall’Ufficio Postale di Pescara Centro.
competenza risulta essere stato notificato dal procuratore della
ricorrente, ai sensi della L. n. 53 del 1994 e dell’autorizzazione n.
153 del 14 dicembre 2011 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Pescara, mediante invio di copia conforme a mezzo del servizio postale
con raccomandata spedita dall’Ufficio Postale di Pescara Centro.
L’avviso di ricevimento del piego
raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione non è stato
allegato al ricorso, nè risulta depositato successivamente.
raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione non è stato
allegato al ricorso, nè risulta depositato successivamente.
La destinataria ALFA SPA non ha svolto attività difensiva.
La ricorrente ha depositato memoria ex
art.380 ter cpc, ma nulla ha detto riguardo alla notificazione del
ricorso. L’avviso di ricevimento non è stato depositato unitamente a
tale memoria nè con altro atto fino all’adunanza tenutasi il 19 ottobre
2012.
art.380 ter cpc, ma nulla ha detto riguardo alla notificazione del
ricorso. L’avviso di ricevimento non è stato depositato unitamente a
tale memoria nè con altro atto fino all’adunanza tenutasi il 19 ottobre
2012.
Giova aggiungere che non può tenere
luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l’avvenuto
compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell’atto da
parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste
Italiane in data 27 gennaio 2012 ed allegato al ricorso:
luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l’avvenuto
compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell’atto da
parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste
Italiane in data 27 gennaio 2012 ed allegato al ricorso:
l’indicazione della data di consegna
della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è
soltanto quella del timbro postale recato dall’avviso di ricevimento –
come da avvertenza espressamente risultante dallo stesso foglio.
della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è
soltanto quella del timbro postale recato dall’avviso di ricevimento –
come da avvertenza espressamente risultante dallo stesso foglio.
Poichè non è consentita la concessione
di un termine per il deposito nè ricorrono i presupposti per la
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cpc, il ricorso
va dichiarato inammissibile.
di un termine per il deposito nè ricorrono i presupposti per la
rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cpc, il ricorso
va dichiarato inammissibile.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che, come detto, l’intimata non ha svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.
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Numero Protocolo Interno : 78/2012