Testo massima
Testo del provvedimento
TRIBUNALE
DI NAPOLI
SEZIONE
DISTACCATA DI CASORIA
Il G.E., dr. Gian Andrea Chiesi;
LETTI gli atti;
SCIOGLIENDO la riserva che precede;
RILEVATO che il vigente regime di impignorabilità
della pensione (sia quella di invalidità che di vecchiaia, stante
l’equiparazione tre le due forme di assistenza operata dalla Corte
Costituzionale con la sentenza 30.11.1988, n.1041) è stabilito nell’interesse
pubblico e perciò il pignoramento di essa, fuori dei limiti consentiti, è
assolutamente nullo per violazione di norme imperative e tale nullità è
rilevabile dal giudice anche d’ufficio (cfr. Cass., 11.6,1999, n.5761);
CONSIDERATO che il credito vantato da OMISSIS nei
confronti dell’istituto di credito pignorato e di cui alla dichiarazione di
quantità resa dalla Banca, contrariamente all’assunto di parte opponente, non
rientra tra quelli per cui la legge dispone l’impignorabilità (né assoluta, né
parziale), tenuto conto che la pensione, una volta che sia stata corrisposta, si
confonde interamente con il patrimonio del percettore, con la venuta meno del
conseguente divieto di pignorabilità nella misura eccedente il quinto.
In particolare, questo Giudice non può esimersi
dal rilevare come la limitata pignorabilità delle pensioni attiene al relativo
credito e non alle somme in sé: ne consegue che i limiti di pignorabilità non
operano ove venga assoggettato ad espropriazione il credito del pensionato
derivante da rapporto di conto corrente bancario sul quale questi abbia chiesto
l’accredito dei ratei di pensione.
In tale caso, infatti, si determina l’estinzione
del rapporto obbligatorio tra il pensionato e l’Ente pagatore (e, dunque, in
ultima analisi, del rapporto obbligatorio per il quale è prevista l’impignorabilità),
nonché -secondo la disciplina del deposito irregolare- l’acquisto della proprietà
del denaro da parte della banca, cui segue l’insorgenza di un rapporto obbligatorio,
nuovo e di natura diversa, tra la banca ed il correntista, in relazione al quale
non è previsto alcun Limite di pignorabilità (cfr. anche, in termini, ‘Fa.
Bari, 4.10.20104).
RITENUTO, pertanto, che non sussistono gli
estremi , in punto di fumus boni iuris,
per concedere la chiesta sospensione dell’esecuzione;
0SSERVATO, infine, che la delibazione, nel
merito, della proposta opposizione rientra nella competenza del Giudice di Pace
di Casoria, ex art.17 cpc, ( in tema di opposizione all’esecuzione, infatti, la
competenza per valore, distribuita ai sensi degli artt.615 e 17 cpc tra Tribunale
e Giudice dì Pace, va determinata in ordine all’opposizione proposta dal debitore
facendo riferimento al valore del credito per cui si procede ovvero della parte
di credito in contestazione -nel caso di specie, sì discorre della
pignorabilità di 3.295,81. Cfr. Cass., 20.9.2002, n.137579);
RITENUTO che, in considerazione della particolarità
della questione trattata, sussistono gravi ed eccezionali motivi per integralmente
compensare tra le parti le spese della presente fase di lite;
PQM
1.NON SOSPENDE l’esecuzione e dispone rimettersi
gli atti al G.E., G.O.T. Avv.Molino, per la assegnazione al creditore
procedente, previa fissazione di apposita udienza, delle somme de quibus sulla
base della dichiarazione di quantità;
2.ASSEGNA termine perentorio di giorni 90 dalla
comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio
innanzi al Giudice di Pace di Casoria;
3.COMPENSA integralmente tra le parti le spese
della presente fase di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Casoria, 28.05.2013
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