Laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’art. 54-ter, d.l. n. 18/2020, la sospensione non preclude il compimento degli atti conservativi, quali l’accesso da parte degli ausiliari, ed in specie del custode, purché compiuto con modalità idonee a tutelare la propria e l’altrui salute, tenuto conto della conferente disciplina nazionale e regionale.
Tale affermazione è coerente con la ratio della norma in esame, che non è – specie nel corso della c.d. fase 2 dell’emergenza sanitaria – quella di consentire al debitore di isolarsi dal mondo esterno, quanto piuttosto quella di evitare che la progressione del processo esecutivo comporti l’espletamento di attività (quali la ricerca di una nuova sistemazione) che potrebbero concorrere alla diffusione del contagio; essa trova ulteriore conferma nell’art. 560 c.p.c., come novellato, che impone al G.E. di adottare anticipatamente l’ordine di liberazione dell’immobile oggetto di espropriazione, quantunque sia abitato dal debitore esecutato, a fronte della violazione, da parte di quest’ultimo, degli obblighi che la legge pone a suo carico; obblighi sul cui adempimento il custode è chiamato a vigilare.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Alessandro Auletta, con l’ordinanza del 4 giugno 2020.
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