Quando l’appello riveli, sia pure ad una delibazione sommaria, un apprezzabile grado di fondatezza, è opportuno operare una valutazione comparata dei contrapposti interessi in gioco e, in tale ottica, è giustificato riconoscere, allo stato, maggiore considerazione alle ragioni della parte appellante, interessata a non subire l’anticipata esecuzione di una decisione ancora sub judice ed avvertita come ingiusta in forza di argomentazioni all’apparenza non pretestuose e meritevoli di approfondimento.
Le numerose vendite di beni immobili, facenti parte del patrimonio della società appellata e le ipoteche esattoriale per importi rilevanti, comprovano uno stato di difficoltà economica della parte appellata per cui la Corte può disporre la sospensione della sentenza di condanna in suo favore di una rilevante somma in quanto vi è il pericolo concreto che, in caso di immediata esecuzione della sentenza impugnata e di probabile successiva riforma — quanto meno sotto il profilo del quantum debeatur — della sentenza medesima la parte appellante possa incontrare serie e gravi difficoltà a conseguire la restituzione di quanto corrisposto indebitamente in forza della pronuncia solo provvisoriamente esecutiva.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Appello di Potenza, con un’ordinanza dell’8 febbraio 2019, con la quale ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Matera.
La Corte ha ritenuto sussistente il cd. periculum in mora, dato che si configura, a carico della banca appellante, un effettivo pregiudizio patrimoniale derivante dall’esecuzione della sentenza impugnata, in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato in virtù della sentenza provvisoriamente esecutiva
CORTE di APPELLO di POTENZA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. Magistrati:
Dott. ETTORE LUIGI NESTI – Presidente
Dott. ALBERTO IANNUZZI – Consigliere
Dott. MICHELE VIDETTA – Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n.omissis del Ruolo Generale dell’anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.1078/2018 del Tribunale di Matera pubblicata il giorno 4.12.2018.
La Corte di Appello,
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 5.2.2019;
letta la istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di primo grado avanzata dalla
parte appellante Banca;
sentite le parti;
ritenuto, in punto di diritto, che la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado possa essere disposta, ai sensi dell’art.283 c.p.c. nella formulazione successiva alla modifica introdotta dalla 1.n.263 del 2005 (formulazione operante nel caso di specie in quanto il giudizio è stato instaurato in primo grado con atto notificato in epoca posteriore all’1.3.2006), solo in presenza di «gravi e fondati» motivi, i quali consistono per un verso nella delibazione sommaria della fondatezza dell’impugnazione e per altro verso nella valutazione del pregiudizio patrimoniale che il soccombente potrebbe subire, anche in relazione alla difficoltà dì ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato, dall’esecuzione della sentenza;
rilevato che con la sentenza fatta oggetto di gravame il Tribunale di Matera, in accoglimento della domanda proposta da SOCIETA’ ha condannato la Banca al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di € 566.932,43, oltre rivalutazione monetaria dal 20.12.2012 ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese processuali;
ritenuto, in forza di una valutazione necessariamente sommaria quale quella che connota la presente fase processuale, che le ragioni articolate da Banca a fondamento dell’impugnazione avverso la sentenza n.1078/2018 del Tribunale di Matera non si palesino manifestamente infondate, ma risultino all’apparenza – salvo il completo e più approfondito scrutinio dei temi sostanziali della causa in sede decisoria – adeguate ad inficiare la decisione assunta dal giudice a quo;
ritenuto, in riferimento alla sussistenza del cd. periculum in mora, che sia configurabile a carico della parte appellante un effettivo pregiudizio patrimoniale derivante dall’esecuzione della sentenza impugnata, in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato in virtù della sentenza provvisoriamente esecutiva;
ritenuto che in tal senso militino, da un lato, la considerazione della consistente somma di denaro oggetto della pronuncia di condanna impugnata in questa sede e, dall’altro, la modesta consistenza dei conferimenti effettuati dai soci nella SOCIETA’ e, soprattutto, le attività di alienazione di numerosi beni immobili, facenti parte del patrimonio della società appellata, poste in essere con atto del 18.3.2018 e con più recente atto del 7.1.2019 nonché il rilievo che lo stabilimento della stessa società risulti già gravato da ipoteca esattoriale per importi rilevanti; ritenuto che le circostanze da ultimo esposte valgano a comprovare che la SOCIETA’ versi in uno stato di grave difficoltà economica al punto da essere costretta a costituire una garanzia reale sull’immobile destinato allo svolgimento dell’attività di impresa per fare fronte a debiti non legati a programmi di investimento ed espansione dell’attività medesima e da essere costretta a trasferire a terzi in un arco temporale circoscritto la proprietà di più beni immobili rientranti nel patrimonio sociale;
ritenuto che gli illustrati elementi di valutazione siano idonei a fondare il pericolo concreto che, in caso di immediata esecuzione della sentenza impugnata e di probabile successiva riforma — quanto meno sotto il profilo del quantum debeatur — della sentenza medesima all’esito del presente giudizio di secondo grado, la parte appellante possa incontrare serie e gravi difficoltà a conseguire la restituzione di quanto corrisposto indebitamente in forza della pronuncia solo provvisoriamente esecutiva;
ritenuto che, specie nelle ipotesi — come quella in esame — in cui l’appello riveli, sia pure ad una delibazione sommaria, un apprezzabile grado di fondatezza, sia opportuno operare una valutazione comparata dei contrapposti interessi in gioco e, in tale ottica, sia giustificato riconoscere, allo stato, maggiore considerazione alle ragioni della parte appellante, interessata a non subire l’anticipata esecuzione di una decisione ancora sub judice ed avvertita come ingiusta in forza di argomentazioni all’apparenza non pretestuose e meritevoli di approfondimento;
ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni di legge per accedere alla invocata sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
P.Q.M.
Dispone la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza n.1078/2018 del Tribunale di Matera, in composizione monocratica, emessa il giorno 4.12.2018 e pubblicata il giorno 4.2.2018.
Rinvia alla già fissata udienza di prima comparizione delle parti.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite.
Potenza, deciso il giorno 8 febbraio 2019,
Il Presidente
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