La sospensione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell’opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l’ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all’art. 623 c.p.c., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione; tale effetto del provvedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice della esecuzione nelle forme previste dall’art. 486 c.p.c. e senza necessità di opposizione all’esecuzione da parte del debitore, il quale ha peraltro la facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo, e nonostante la sospensione del processo esecutivo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., tendente ad una pronuncia che rimuova l’atto in ragione del tempo in cui è stato adottato.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo, con la sentenza n. 37558 del 22 dicembre 2022.
Accadeva che una Banca, sulla base di titolo esecutivo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, aveva proceduto a pignoramento immobiliare in danno dei debitori, i quali, conseguita la sospensione dell’efficacia del decreto ingiuntivo predetto, proponevano opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c..
L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale e i debitori esecutati proponevano ricorso, rappresentando che il Tribunale aveva ritenuto legittima la trascrizione del pignoramento immobiliare nonostante il sopravvenuto provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo in base al quale il pignoramento stesso era stato notificato al debitore.
La Suprema Corte ha preliminarmente ritenuto inammissibile il ricorso, rilevando che il Tribunale aveva certamente qualificato tutte le questioni poste in relazione alla validità della trascrizione del pignoramento e dell’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva come motivi di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Per l’effetto, quindi, la decisione relativa a tali questioni doveva essere impugnata con l’appello, anche per eventuali vizi di omessa pronuncia, in base al cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione.
Passando comunque all’esame del merito, gli Ermellini hanno ribadito l’indirizzo secondo il quale il processo esecutivo pende dal momento della notificazione dell’atto di pignoramento e la sua trascrizione è solo una formalità di completamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, necessaria ai fini dell’opponibilità del vincolo ai terzi.
Da tale premessa sistematica, deve desumersi che la sospensione dell’esecutività del titolo intervenuta dopo la notifica ma prima della trascrizione del pignoramento determina solo la sospensione dell’esecuzione già pendente, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., non la caducazione del pignoramento ancora incompleto per avere esso avuto luogo in mancanza di un efficace titolo esecutivo.
Ne consegue altresì che deve ritenersi consentita la suddetta trascrizione, anche dopo la sopravvenuta sospensione dell’esecutività del titolo, trattandosi di atto conservativo, di mero completamento della fattispecie a formazione progressiva già in itinere avente ad oggetto l’atto inizialmente efficace nei rapporti tra le parti.
Siffatto completamento non può ritenersi inibito dalla sopravvenuta sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, dal momento che ciò impedirebbe di rendere opponibile ai terzi lo stesso pignoramento, pur efficace tra le parti e, dunque, vanificherebbe totalmente tale efficacia, unitamente all’utilità della stessa perdurante pendenza del processo esecutivo, finendo una siffatta soluzione per contrastare o, quanto meno, per porre nel nulla in via di fatto, la stessa ratio sistematica della ricostruzione del pignoramento come fattispecie a formazione progressiva, la cui mera notificazione costituisce il momento iniziale del processo esecutivo, accolta dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale competente in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESECUZIONE IMMOBILIARE: LA SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA SI APPLICA AL DEPOSITO DEL CERTIFICATO NOTARILE EX ART. 567 CPC
IL TERMINE PER IL DEPOSITO INIZIERÀ A DECORRERE NON APPENA CESSERÀ LA CAUSA DELLA SOSPENSIONE
Sentenza | Tribunale di Roma, Pres. Ferramosca – Rel. Scolaro | 06.10.2022 | n.14535
GIUDIZIO DI MERITO EX ART. 616 CPC: IL TERMINE PERENTORIO NON È SOSPESO OVE PENDA IL RECLAMO EX ART. 669 TERDECIES CPC
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Sentenza | Corte Appello di Catanzaro, Pres. Ruberto – Rel Scuteri | 01.12.2022 | n.1368
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