Provvedimento segnalato dall’Avv. Maria Maddalena Giungato del Foro di Cosenza
In sede di valutazione dei presupposti per la concessione della sospensione dell’esecutività della sentenza ex art. 373 c.p.c., ai fini della ricorrenza del danno grave e irreparabile, sono considerati indici di insolvibilità dell’accipiens e, conseguentemente, di sicura irripetibilità delle somme, la circostanza che la società sia inattiva, che non risulti proprietaria di immobili aggredibili in via esecutiva e che nei precedenti esercizi abbia depositato bilanci in perdita.
Questo il principio espresso dalla Corte d’Appello di Roma, Pres. Rel. Mannacio, con l’ordinanza del 13.11.2019, con la quale ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza emanata dallo stesso organo.
La richiesta, presentata dalla parte condannata al pagamento, si è fondata sulla sussistenza di un danno grave ed irreparabile.
L’esistenza dei presupposti, per ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 373 c.p.c., va verificata – a detta della Corte – all’esito di una valutazione che deve riguardare, sotto il profilo soggettivo, la sussistenza di un’eccezionale sproporzione tra il vantaggio che può ricavare il creditore dall’esecuzione della decisione ed il pregiudizio che ne deriva all’altra parte, tale da apparire superiore a quello di norma conseguente all’esecuzione forzata. Sotto il profilo oggettivo, invece, la ricorrenza di una situazione di pregiudizio irreversibile ed insuscettibile di restitutio in integrum (ove la sentenza sia cassata), o comunque, secondo un più condivisibile orientamento, la ricorrenza di una situazione di pregiudizio consistente nell’impossibilità di recuperare le somme versate a causa dell’incapienza del patrimonio del creditore procedente.
Nel caso di specie, l’istante, specificando che il giudizio è pendente in Cassazione, a supporto della propria richiesta ha dedotto che, in difetto di concessione dell’inibitoria, sarebbe stata costretta a corrispondere una somma di danaro di notevole ammontare e di sicura irripetibilità nel caso di accoglimento del gravame, in ragione della insolvibilità dell’accipiens, trattandosi di società inattiva, che non risulta proprietaria di immobili aggredibili in via esecutiva, e che negli anni 2017 e 2018 ha depositato bilanci in perdite;
Per questi motivi, la Corte ha accolto l’istanza e ha ordinato la sospensione dell’esecutività della sentenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
APPELLO: LA DIFFERENZA FRA CHIESTO E PRONUNCIATO È SUFFICIENTE PER LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO
IL REQUISITO DEL PERICULUM IN MORA PUÒ CONSIDERARSI SUSSISTENTE IN RE IPSA
Ordinanza | Corte d’Appello di Napoli, Pres. Chiappetta – Rel. Chieca | 19.11.2019 |
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SOSPENSIONE EFFICACIA SENTENZA: AMMISSIBILE SE VI È UNO STATO DI GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA
VI È IL PERICOLO CONCRETO CHE L’APPELLANTE POSSA INCONTRARE GRAVI DIFFICOLTÀ A CONSEGUIRE LA RESTITUZIONE
Ordinanza | Corte di Appello di Potenza, Pres. Nesti – Rel. Videtta | 08.02.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sospensione-efficacia-sentenza-ammissibile-se-vi-e-uno-stato-di-grave-difficolta-economica
SENTENZA TRIBUTARIA: PUÒ ESSERE SOSPESA L’EFFICACIA ESECUTIVA QUANDO È CAUSA DI DANNO GRAVE ED IRREPARABILE PER IL CONTRIBUENTE
L’ESERCIZIO DEL POTERE IMPOSITIVO DELLO STATO DEVE ARRESTARSI, NELLA FASE ESECUTIVA, QUANDO PUÒ SACRIFICARE I DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO SIA COME SINGOLO CHE NELLE FORMAZIONI SOCIALI OVE SI SVOLGE LA SUA PERSONALITÀ
Ordinanza | Corte Costituzionale, Presidente: Gaetano Silvestri, Redattore: Giancarlo Coraggio | 13.02.2014 | n.25
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sentenza-tributaria-puo-essere-sospesa-l-efficacia-esecutiva-quando-e-causa-di-danno-grave-ed-irreparabile-per-il-contribuente
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