La sospensione dell’espropriazione immobiliare prevista dall’art. 54-ter opera unicamente laddove la destinazione dell’immobile pignorato ad abitazione principale del debitore oggettivamente sussista al momento del pignoramento ed a condizione che tale situazione non sia venuta meno prima dell’entrata in vigore della legge n. 27 del 2020.
Il regime di “insensibilità” della res pignorata non consente di dare rilievo ad una condotta quale quella del debitore che destini la res pignorata a propria abitazione in data successiva all’avvio dell’esecuzione al fine di fruire dell’arresto temporaneo della procedura ai sensi dell’art. 54-ter.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Pres. Balletti – Rel. Colandrea con l’ordinanza del 27 gennaio 2021 resa a definizione di un procedimento di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecuzione ex art. 54-ter del D.L. n. 18 del 2020.
Parte reclamante contestava la mancata concessione del provvedimento sospensivo evidenziando come la documentazione complessivamente prodotta avrebbe fornito prova del fatto che i beni pignorati costituissero l’abitazione principale degli stessi.
Si costituiva il creditore procedente, eccependo l’infondatezza delle doglianze sollevate, evidenziando come la pretesa situazione abitativa del compendio sarebbe stata ampiamente smentita dagli elementi emersi per effetto dei sopralluoghi degli ausiliari in corso di procedura.
La disposizione di cui all’art 54-ter del D.L. n. 18 del 2020 prevede che “al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore“.
Il Tribunale ha sottolineato come, ai fini dell’applicazione della norma, è necessario verificare tanto l’effettiva situazione di occupazione del compendio da parte degli esecutati, quanto determinare quale sia il momento temporale da prendere in considerazione al fine di ravvisare i presupposti per la sospensione, e se l’occupazione stessa si sia verificata prima o dopo l’entrata in vigore della L. 27/2020.
In ordine al primo profilo, il Collegio ha ritenuto che le risultanze dei certificati di residenza anagrafica degli esecutati fossero inidonei a contrastare gli elementi riscontrati dagli ausiliari del giudice dell’esecuzione in sede di iniziale accesso al compendio in quanto aventi mero valore presuntivo.
Nella specie, il custode giudiziario rappresentava solo successivamente di aver riscontrato una modificazione rispetto alla situazione iniziale, in quanto gli immobili pignorati erano effettivamente stati adibiti ad abitazione degli esecutati e dei rispettivi nuclei familiari solo in pendenza della procedura.
Rispetto a tale modificazione, il Tribunale ha ritenuto che la sospensione dell’espropriazione immobiliare prevista dall’art. 54-ter operi unicamente laddove la destinazione dell’immobile pignorato ad abitazione principale del debitore oggettivamente sussista al momento del pignoramento ed a condizione che tale situazione non sia venuta meno prima dell’entrata in vigore della legge n. 27 del 2020.
A supporto di tale assunto, i Giudici hanno innanzitutto valorizzato il dato letterale del sopra citato art. 54-ter, il quale contiene un riferimento esplicito al momento temporale dell’avvio dell’esecuzione forzata ma, soprattutto, hanno interpretato la disposizione nel quadro del sistema complessivo dell’espropriazione forzata, con specifico riguardo al regime di “insensibilità” della res pignorata, il quale non consente di dare rilievo ad una condotta quale quella del debitore che destini la stessa a propria abitazione in data successiva all’avvio dell’esecuzione.
Sulla base di tali rilievi, il Collegio si è pronunciato per il rigetto del reclamo, condannando parte reclamante al pagamento delle spese di lite, con l’ulteriore sanzione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R 115/2002.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PIGNORAMENTI SU “ABITAZIONE PRINCIPALE”: la sospensione è incostituzionale?
L’art. 54 ter D.L. 18/2020 dovrà passare al vaglio della Consulta
Ordinanza | Tribunale di Rovigo, Giudice Giulio Borella | 18.01.2021
VIETATO SOLO L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ CHE POTREBBERO CONCORRERE ALLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Alessandro Auletta | 04.06.2020 |
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