ISSN 2385-1376
Testo massima
È inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali.
In questa direzione, superando l’orientamento espresso da Cass. n. 2682/11, si è ormai stabilmente affermato che la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti d’imposizione tributaria prevista dal D. Lgs. n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, è volta a garantire un concreto spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa (cfr. Cass. n. 28051 del 2009), dovendosi escludere la cumulabilità della stessa con altra tipologia di sospensione.
Questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Cicala Rel. Conti, con ordinanza n. 11632, depositata in data 05.06.2015.
Nel caso in esame, la società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente contro l’avviso di liquidazione relativo all’ICI.
In particolare, stante la proposizione del ricorso dopo l’istanza di accertamento con adesione avanzata dalla parte contribuente, la CTR aveva accertato la tardività del ricorso, non applicandosi la sospensione feriale all’accertamento con adesione.
La contribuente, pertanto, poneva a fondamento delle proprie doglianze l’assunto in forza del quale avrebbero dovuto applicarsi, in favore della parte contribuente, “le sospensioni del termine di impugnazione previste sia dal D. Lgs. n. 546 del 1992, che quelle derivanti dall’accertamento con adesione, che quella connessa alla sospensione del periodo feriale“.
La Cassazione, nel motivare l’integrale rigetto del ricorso, ha sancito, con il provvedimento in commento, il definitivo superamento di un precedente orientamento.
In particolare, il Collegio, chiarita la natura amministrativa del procedimento di accertamento con adesione, ha precisato l’inapplicabilità della sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali.
“Facendo dunque applicazione al caso di specie di siffatti principi generali, idonei a superare il diverso avviso espresso dalla prassi amministrativa“, la Corte ha ritenuto che “nessun errore in diritto risulta avere commesso la CTR, che ha correttamente ritenuto di non applicare la sospensione del periodo feriale al termine di 90 giorni relativo all’accertamento con adesione“.
Testo del provvedimento
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