Il giudice dell’esecuzione ha il potere di sospendere la vendita ex art. 586 c.p.c. dopo l’aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto e può esercitarlo allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all’aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento di vendita, ivi compresa la stessa stima; c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo che si scopra dopo l’aggiudicazione; d) vengano prospettati da una parte del processo esecutivo fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all’aggiudicazione e che non fossero conosciuti o conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché tali altre parti li facciano propri esse stesse, adducendo tale soltanto tardiva acquisizione di conoscenza come ragione giustificativa per l’esercizio del potere del giudice dell’esecuzione.
Quello in capo al giudice dell’esecuzione non si configura come un potere discrezionale ma resta comunque ancorato alla presenza dei requisiti appena enunciati.
I presupposti giustificativi dell’esercizio del potere in discorso sono identificati in un elemento oggettivo e in un diverso elemento desumibile dal sistema.
L’elemento di natura oggettiva viene individuato nella necessaria correlazione, desumibile dallo stesso tenore della norma, della nozione di “giusto prezzo” al concreto svolgimento dell’intera sequenza procedimentale della vendita fino all’approdo finale del pagamento del prezzo di aggiudicazione, cioè di quello che la norma chiama “prezzo offerto”.
Poiché il prezzo offerto è la risultante del procedimento di svolgimento della vendita, è palese che quando la norma prospetta che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello “giusto”, suppone che il primo non corrisponda a quello “giusto” necessariamente per il modo in cui si è svolta la sequenza che ha portato a realizzarlo: si vuol dire, cioè, che il prezzo corrispondente all’offerta deve risultare “ingiusto” perché vi è stata un’anomalia che non lo ha reso o può non averlo reso “giusto” nella sequenza procedimentale.
Ciò può essere dipeso solo dalla circostanza che tale sequenza non ha avuto luogo secondo le modalità fissate dalla legge.
Il secondo elemento viene dedotto indirettamente dal sistema, in ragione della sua collocazione nel processo esecutivo: il riferimento è agli atteggiamenti, positivi o negativi, tenuti da tutti i soggetti coinvolti nell’espropriazione forzata, i quali, in quanto idonei a incidere sullo svolgimento della sequenza procedimentale, non possono non rilevare ai fini della giustezza o meno del prezzo di aggiudicazione, cioè del suo risultato.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Mantova, Giudice Andrea Gibelli, con la sentenza n. 863 del 14 novembre 2022.
Nella vicenda in esame accadeva che, nell’ambito di una procedura di espropriazione immobiliare avviata sulla prima casa, il debitore esecutato proponeva opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento, deducendo la violazione degli artt. 568 e 586 c.p.c., ritendendo che il prezzo di vendita non fosse da ritenersi “giusto”.
Il giudice dell’esecuzione provvedeva a sciogliere la riserva formulata all’esito dell’udienza del giudizio di opposizione agli atti esecutivi rigettando l’istanza di sospensione dell’esecuzione e, pertanto, assegnava il termine perentorio di trenta giorni per l’introduzione del giudizio di merito.
Si costituivano solo il creditore procedente e l’aggiudicatario.
Il Tribunale di Mantova, affermando il principio precedentemente esposto, non avendo riscontrato alcuna delle fattispecie illustrate, ha ritenuto insussistente, in capo al giudice dell’esecuzione, il potere di sospendere la vendita successivamente all’intervenuta aggiudicazione e ha conseguentemente rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
PER L’ESERCIZIO DEL POTERE DI SOSPENSIONE EX ART. 586 C.P.C. NON È SUFFICIENTE LA SPROPORZIONE RISPETTO AL VALORE DI MERCATO
Ordinanza | Tribunale di Cagliari, Pres. Tamponi – Rel. Caschili | 03.02.2022 |
AGGIUDICAZIONE A PREZZO INFERIORE A QUELLO “GIUSTO”: IL GIUDICE PUÒ SOSPENDERE LA VENDITA
LA “SVENDITA” DEL CESPITE DELLA PARTE DEBITRICE RISCHIA DI DANNEGGIARE ANCHE IL CETO CREDITORIO
Articolo Giuridico | Il Mattino, Legalmente | 24.02.2019 |
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