ISSN 2385-1376
Testo massima
La riforma forense trova la sua corretta applicazione.
La legge 274/12, inerente la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense“, entrata in vigore il 02/02/2013, al secondo comma, dell’art.14, regola la facoltà del professionista di farsi sostituire in udienza da un collega, stabilendo che: “Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta”.
Ed ecco che tale disposizione trova la sua concreta attuazione a mezzo ordinanza del 18/04/2013, pronunciata dal dott. Giuseppe Buffone, Giudice Onorario della nona sezione civile del Tribunale di Milano, il quale ha espressamente stabilito che: “
.in base all’art.14 legge 31 dicembre 2012 n. 274, IL DIFENSORE PUÒ SOSTITUIRE UN COLLEGA IN ASSENZA DI DELEGA SCRITTA, OGGI NECESSARIA SOLO PER IL PRATICANTE ABILITATO. Trattasi di norma immediatamente applicabile ai processi pendenti (omissis)“.
Agevolati gli avvocati: la delega scritta è necessaria solo per i praticanti abilitati e tale disposizione vale anche per le cause in corso.
ART. 14 LEGGE 274/12 (MANDATO PROFESSIONALE. SOSTITUZIONI E COLLABORAZIONI)
1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena liberta’ di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facolta’ di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.
2. L’incarico per lo svolgimento di attivita’ professionale e’ personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o societa’ professionale. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilita’ personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la societa’. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.
3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
4. L’avvocato puo’ nominare stabilmente uno o piu’ sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza
Testo del provvedimento
Tribunale di Milano
Sezione IX civile
Ordinanza 18 aprile 2013
(estensore G. Buffone)
Alle ore 10.54
davanti al giudice istruttore dr. Giuseppe Buffone, compaiono:
PER IL
.: Avv.
. in sostituzione dell’Avv.
. La quale riferisce di essere stata delegata verbalmente.
Il giudice osserva che in base all’art. 14 legge 31 dicembre 2012 n. 274, il difensore può sostituire un collega in assenza di delega scritta, oggi necessaria solo per il praticante abilitato.
Trattasi di norma immediatamente applicabile ai processi pendenti (omissis)
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 247/2013