Secondo il diritto dell’UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna.
Questo il principio ripreso dalla Corte d’Appello di Napoli, Pres. Chiappetta – Rel. Baldini, con la sentenza n. 4067 del 29.07.2019.
La Corte si è pronunciata su un appello proposto da una società nei confronti di una banca, avverso una sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Avellino. Nel costituirsi, l’istituto di credito ha eccepito l’inammissibilità del gravame perché spiegato da difensore privo di procura alle liti nonché per tardività dello stesso. Con riferimento a tale seconda questione, ha provato di aver rispettato la normativa disposta dall’art 12 comma 2, del provvedimento del 28.12.2015 del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA), notificando la sentenza impugnata alla società in formato pdf e la relata di notifica in formato “p7m”.
I giudici hanno accertato che la banca ha notificato alla società la relata di notifica sottoscritta digitalmente (in formato pdf.p7m) e copia informatica della sentenza impugnata (in formato pdf) con attestazione della conformità di quest’ultima all’originale digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria dal quale era stato estratto.
Su tale questione, ha preso posizione anche la Suprema Corte con la sentenza n.10266/18, affermando l’ammissibilità e la piena equivalenza delle firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES.
Nel caso del formato CAdES il file generato si presenta denominato coll’estensione finale “.p7m”, detta anche suffisso, ovverosia “nomefile.pdf.p7m”. Nel caso del formato PAdES, invece, il file sottoscritto digitalmente secondo tale standard mantiene il comune aspetto “nomefile.pdf”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha quindi ritenuto tardivo, e pertanto inammissibile, l’appello della società, presentato solo il 30.3.2017, a fronte della rituale notifica della sentenza impugnata al difensore della società avvenuta in data 10.10.2016, quindi oltre il termine di trenta giorni stabilito dall’art.326 cpc.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
NOTIFICA PEC: NON OCCORRE LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE DELL’ATTO GIUDIZIARIO IN ESTENSIONE P7M
È SUFFICIENTE SEMPLICEMENTE CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO SIA TRASFORMATO IN FORMATO PDF
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Travaglino, Rel. D’arrigo | 28.06.2018 | n.17020
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/notifica-pec-non-occorre-la-sottoscrizione-digitale-dellatto-giudiziario-in-estensione-p7m
ATTI TELEMATICI E NOTIFICHE A MEZZO PEC: NULLI I FILE CHE NON PRESENTANO ESTENSIONE “P7M”
RIMESSA LA QUESTIONE DI MASSIMA IMPORTANZA A SEZIONI UNITE PER VALUTARE CONSEGUENZE ED EVENTUALI SANATORIE
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. sesta, Pres. Armano – Rel. De Stefano | 31.08.2017 | n.20672
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/atti-telematici-e-notifiche-a-mezzo-pec-nulli-i-file-che-non-presentano-estensione-p7m
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