In materia di sovraindebitamento, il Condominio che voglia accedere alla procedura è tenuto a dimostrare lo stato di sovraindebitamento dei singoli condomini, ex art. 3 comma1 lett. C d.lgs. 14/2019, in relazione al debito comune per la quota di propria spettanza.
Infatti, Il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti per cui non è titolare titolare di un patrimonio autonomo, né di diritti e di obbligazioni: la titolarità dei diritti sulle cose, gli impianti e i servizi di uso comune fa capo ai singoli condomini; agli stessi condomini sono ascritte le obbligazioni per le cose, gli impianti ed i servizi comuni e la relativa responsabilità; le obbligazioni contratte nel cosiddetto interesse del condominio non si contraggono in favore di un ente, ma nell’interesse dei singoli partecipanti.
Così che ai singoli condomini si imputano, in proporzione alle rispettive quote, le obbligazioni assunte nel cosiddetto “interesse del condominio”, in relazione alle spese per la conservazione e per il godimento delle cose comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Pertanto, le obbligazioni dei condomini sono regolate da criteri consimili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ., per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti ereditali in proporzione alle loro quote e l’obbligazione in solido di uno dei condebitori tra gli eredi si ripartisce in proporzione alle quote ereditarie.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Angela Coluccio, con la ordinanza del 26.4.2024.
La vicenda trae origine da un ricorso depositato dal condominio, in persona dell’amministratore pro tempore, ai fini dell’apertura del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 d.lgs. 14/2019.
Il Tribunale ha rilevato che il condominio istante non aveva dimostrato di versare in stato di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera c) d.lgs. 14/2019, ovvero “in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente” e ciò in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei partecipanti.
Il Giudice ha respinto il ricorso, richiamando il principio affermato dalla Cassazione con pronuncia a Sezioni Unite n. 9148 dell’8.4.2008 secondo cui il condominio non è titolare di un patrimonio, né di diritti e di obbligazioni, mentre le obbligazioni contratte nell’interesse del condominio sono contratte non in favore dell’ente ma dei singoli partecipanti.
Le obbligazioni dei condomini, infatti, sono regolate da criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cc per le obbligazioni ereditarie, secondo cui i coeredi concorrono al pagamento dei debiti in proporzione alle loro quote e l’obbligazione in solido di uno dei condebitori si ripartisce in proporzione delle quote ereditarie.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’interesse giuridicamente tutelato del creditore sussiste già al momento dell’apertura della procedura concorsuale
Ordinanza | Cass. civ., Sez. I, Pres. Cristiano – Rel. Caiazzo | 26.07.2023 | n.22616
SOVRAINDEBITAMENTO: la pendenza della procedura non preclude di agire in via monitoria
Influisce soltanto sulla possibilità di introdurre azioni esecutive e sui giudizi di cognizione
Sentenza | Corte d’Appello di Firenze, Pres. Delle Vergini – Rel. Gerace | 09.09.2022 | n.1950
SOVRAINDEBITAMENTO: l’apertura della liquidazione impedisce le azioni cautelari o esecutive
Ciò fino a quando il provvedimento di omologazione diventi definitivo
Sentenza | Tribunale di Pisa, Giudice Eleonora Polidori | 15.04.2022 | n.503
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