La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso di cui non ricorrono neanche le condizioni di legge per la condanna alle spese.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Pisa, Giudice dott.ssa Rossana Ciccone, con la sentenza n. 19 del 11.01.2021.
La vicenda ha riguardato un soggetto che ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo con il quale le veniva ingiunto il pagamento di quanto dovuto a fronte del mancato integrale pagamento di n. 2 contratti di concessione di credito.
L’opponente contestava il saldo dei rapporti dedotti per nullità delle clausole pattuite degli interessi.
Si costituiva in giudizio la società opposta, chiedendo il rigetto dell’opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Nelle more del giudizio avveniva l’omologazione della procedura di sovraindebitamento e, per tale motivo, parte opponente instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Sul punto, il Giudicante ha accolto le istanze dell’opponente ritenendo che in corso di causa sia venuto meno l’interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.
Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato che la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso di cui non ricorrono neanche le condizioni di legge per la condanna alle spese.
Alla luce di ciò, il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite, stante l’avvenuta omologazione della procedura di sovraindebitamento con provvedimento del 9/7/2019.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Il piano del consumatore può essere omologato quando sussiste la meritevolezza
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Nicola Graziano | 21.10.2020
Il giudizio di meritevolezza è un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione se motivato
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Acierno – Rel. Terrusi | 15.10.2020 | n.22291
L’analisi riguarderà la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità e coerenza della relazione attestativa del professionista
Decreto | Tribunale di Rimini, Giudice Silvia Rossi | 11.10.2020
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno