ISSN 2385-1376
Testo massima
Il decreto omologato all’esito della procedura per sovraindebitamento può essere annullato quando viene accertato che il debitore, al momento dell’assunzione delle obbligazioni, non poteva avere una ragionevole prospettiva di poter adempiere.
Non ricorrono i presupposti per l’omologa del piano del consumatore se il debitore ha assunto il debito in un momento in cui la propria situazione economico finanziaria era gravemente compromessa.
Nel caso in esame il Tribunale di Napoli (pres. De Matteis rel. Notaro decisione del 18.02.2016) ha accolto il reclamo proposto dall’Istituto di credito avverso il provvedimento di omologa del piano del consumatore ex legge 3 del 2012.
Un cliente-consumatore aveva ottenuto la riduzione del mutuo in virtù dell’omologa del piano del consumatore che prevedeva la riduzione dell’importo delle rate sul presupposto che, avendo perso l’impiego, non era più in grado di onorare le rate del mutuo per il quale vi era stata l’iscrizione ipotecaria sull’immobile acquistato.
Il cliente deduceva che, a causa della forte crisi immobiliare che ha colpito molte zone d’Italia, la casa ipotecata aveva un valore molto inferiore rispetto a quello del mutuo e, non essendo più in grado di onorare le rate chiedeva uno sconto, commisurato al nuovo valore periziato dell’immobile sul quale era stata iscritta ipoteca, con la riformulazione del piano di pagamento.
Il Tribunale di Napoli, nonostante la ferma opposizione dell’istituto di credito, aveva omologato il piano da sovraindebitamento ai sensi della legge 03/2012 ritenendo che il cliente si era involontariamente trovato nella situazione di non poter onorare il proprio debito.
L’Istituto di credito ha proposto reclamo ed il Tribunale in composizione collegiale, invece, ha ritenuto che non sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi per l’applicazione della disciplina del sovra indebitamento del consumatore precisando che, prima dell’omologa, il Giudice è tenuto a verificare che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che non abbia colposamente determinato la situazione di sovra indebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.
Nel caso in esame il cliente aveva assunto l’obbligazione di pagamento “senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere” in quanto, nel momento in cui aveva assunto l’obbligazione di pagamento mediante la sottoscrizione di un mutuo di durata trentennale, la propria situazione economico-finanziaria era già gravemente compromessa dallo stato di disoccupazione.
Il cliente, fino alla presentazione della domanda di riduzione del mutuo, era riuscito ad adempiere al pagamento delle rate facendo ricorso all’aiuto economico della famiglia e ai proventi derivanti da lavori occasionali che, in ogni caso, non rappresentavano una “ragionevole prospettiva di poter far fronte alla ingente debitoria” assunta. Invero, lo stesso debitore, nell’istanza di composizione della crisi, aveva precisato che, da alcuni anni, versava in una grave crisi finanziaria, derivante dalla perdita del lavoro e proprio tale circostanza, dopo pochi anni, ha portato il debitore a trovarsi nello stato di sovra indebitamento che ha, poi, giustificato la richiesta di accesso alla procedura di composizione della crisi.
Sulla base di tali principi, il Tribunale in composizione collegiale, ha annullato il provvedimento di riduzione e la richiesta di alleggerimento del mutuo ritenendo che non sussistevano i presupposti per l’applicazione della procedura di composizione della crisi ai sensi della legge 3/2012.
In conclusione, pur in mancanza di atti in frode, il decreto di omologa del ricorso per sovra indebitamento può essere annullato se il debitore al momento in cui ha assunto la obbligazione, non poteva avere la “ragionevole prospettiva” di poter adempiere.
Sul medesimo argomento si segnalano due precedenti contributi di questa Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: ECCO LA NOZIONE DI CONSUMATORE ABILITATO AL PIANO
LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE NELL’ESERCIZIO D’IMPRESA E/O ATTIVITÀ PROFESSIONALE RESIDUALI ED ATTUALI SONO ESCLUSE
Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Prima, Pres. Ceccherini Rel. Ferro 01-02-2016 n.1869
SOVRAINDEBITAMENTO: IL RICORSO NON È OMOLOGABILE SE EMERGE UN ATTO IN FRODE AI CREDITORI
È ATTO IN FRODE IL TRUST DIRETTO A SOTTRARRE I BENI OGGETTO DEL CONFERIMENTO
Sentenza Tribunale di Reggio Emilia, dott. Luciano Varotti, 11-03-2015
Testo del provvedimento
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