In tema di sovraindebitamento l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato grava principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l’opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso.
Al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni sul merito del piano.
Invero, il novellato art. 12 bis, al nuovo comma 3-ter, ha stabilito che -3-bis. “il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento con il suo aggravamento o che ha violato í principi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.
Emerge una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano.
Questi alcuni dei principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Presidente Michelangelo Petruzziello, Relatore Benedetta Magliulo, con il decreto del 21.04.2021 con cui è stato omologato un piano del consumatore.
I Giudici nell’esaminare attentamente il piano e la relazione del professionista nominato (OCC), hanno preliminarmente richiamato i rinnovamenti normativi che hanno interessato la materia del sovraindebitamento con l’ultimo D.L. 137/2020 (cd. decreto Ristori), il quale ha anticipato l’entrata in vigore di alcune norme del Codice della Crisi d’ impresa.
Sul punto, ha precisato il Tribunale, che con la riforma introdotta dall’articolo 4-ter, comma 1, lettera g), numero 1), del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 il riferimento alla meritevolezza (di cui all’art. 12 bis L. 3/12) come criterio per l’omologa del piano è stato espunto, prevedendosi semplicemente che “il giudice omologa il piano disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità (…) Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo l’ settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore“.
Contestualmente è stato novellato l’art. 7, comma 2, che alla lett. d-ter) stabilisce tra i presupposti di accesso al piano del consumatore che la proposta non è ammissibile quando il consumatore “ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode“.
Tale per cui dalla lettura dei due articoli sembra emergere una progressiva devalutazione del principio di meritevolezza come criterio di giudizio per procedere all’omologa del piano, tale per cui spetta al Giudice un sindacato complessivo sulla fattibilità del piano, anche sulla scorta del parere fornito dall’OCC, nonché delle contestazioni mosse in contraddittorio, accreditando simmetricamente il criterio della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria di cui al comma 4 dell’art. 12 bis.
Residua un giudizio di meritevolezza, in misura attenuata, con riferimento ai profili di colpa grave o di frode in capo al consumatore, dimostrando l’intenzione di alleviare il giudizio sulla condotta del debitore afflitto da uno stato di sovraindebitamento.
Il Tribunale ha dunque ben chiarito come la riforma abbia inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l’attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamente, pregresse.
La ratio legis, spiegano chiaramente i magistrati, muove proprio da una ottica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia da una ottica microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.
Viene così dato maggior rilievo al cd. concorso di colpa del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.
Tanto conferma anche il richiamo all’art. 124 bis T.u,b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base dì informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente’.
Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l’onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che nel caso potrà valutare l’opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso.
Del resto, precisa il Giudicante, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l’attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (sul punto si è uniformata la prevalente giurisprudenza di merito: si vedano, a titolo di esempio, Tribunale Vicenza, 24 settembre 2020, Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018).
Alla luce di questi profili, al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, è preclusa la possibilità di avanzare contestazioni sul merito del piano.
Sulla scorta di tali chiare e incisive motivazioni il Tribunale ha dunque concluso per l’omologa del piano del consumatore.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SI TRATTA DI UN EVENTO RIENTRANTE NELL’INEVITABILE ALEA DI QUALSIASI ATTIVITÀ DI IMPRESA
Ordinanza | Tribunale di Catania, Pres. Roberto Cordio | 27.11.2020 |
Il piano del consumatore può essere omologato quando sussiste la meritevolezza
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Nicola Graziano | 21.10.2020
Il giudizio di meritevolezza è un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione se motivato
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Acierno – Rel. Terrusi | 15.10.2020 | n.22291
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