Nella legge n. 3/2012 manca una disposizione di deroga, quale quella dettata dall’art.41, comma 2, TUB, solo per il fallimento del debitore, che stabilisce la facoltà del creditore fondiario di avviare o proseguire l’esecuzione individuale anche in caso di liquidazione del debitore in stato di sovraindebitamento; le norme eccezionali o derogatorie a principi generali non possono essere interpretate analogicamente per farne applicazione ad altri casi rispetto a quelli in essa considerati.
Lo speciale privilegio processuale ex art. 41 TUB non opera nella Liquidazione del Patrimonio ex art. 14 ter legge n 3/2012, dunque il creditore fondiario non può proseguire l’azione esecutiva
Questi sono i principi espressi nel decreto del 26.02.2021 di Tribunale Udine, Giudice Gianmarco Calienno.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA: INAPPLICABILE IL PRIVILEGIO EX ART. 41 TUB
Va rigettata l’istanza di assegnazione preventiva della somma ricavata da vendita del bene pignorato
Ordinanza | Tribunale Siena | 14.04.2020 |
Solo in tal caso il G.E. potrà attribuire il ricavato della vendita
Ordinanza | Corte di cassazione, V Sez. civ, Pres. Stalla – Rel. Balsamo | 06.08.2019 | n.20953
E’ una norma di carattere eccezionale, non suscettibili di estensione analogica
Sentenza | Tribunale di Mantova, Giudice Andrea Gibelli | 27.11.2019 | n.825
La procedura esecutiva va sospesa sino al passaggio in giudicato del decreto di omologa
Ordinanza | Tribunale di Avellino, Giudice Gaetano Gugliemo | 08.05.2018 |
MUTUO FONDIARIO – CONCORDATO PREVENTIVO – DIVIETO AZIONI ESECUTIVE
La procedura è improseguibile ed è sospesa fino all’omologazione
Ordinanza | Tribunale di Bari, G.E. N.Magaletti | 18.11.2013 |
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