Il debitore sovraindebitato può accedere alla procedura di liquidazione senza un patrimonio da liquidare, costituito da beni mobili o immobili, contando solo su un reddito rappresentato dal proprio stipendio. A sostegno dell’ammissibilità della procedura c’è il presupposto che l’attivo sia composto esclusivamente dai crediti futuri maturati durante lo svolgimento della professione dell’istante. L’art. 14 quater della legge n. 3 del 2012, prevede la possibilità su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione dello stipendio e delle entrate di natura professionale.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Matera, Pres. Pica – Rel. Caradonio, con la sentenza n. 1031 del 24.07.2019.
Un imprenditore ha proposto reclamo avverso il decreto con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 quinquies legge 3/2012 per l’assenza di beni mobili ed immobili da liquidare.
Il collegio aderisce all’orientamento prevalente espresso dalla giurisprudenza di merito, secondo il quale il debitore sovraindebitato può accedere alla procedura di liquidazione senza un patrimonio da liquidare costituito da beni mobili e immobili, ma contando solo su un reddito costituito dal proprio stipendio. A sostegno dell’ammissibilità della procedura ove, in concreto, nel patrimonio del debitore non residuino beni, mobili o immobili, e l’attivo sia costituito esclusivamente dai crediti futuri che matureranno nello svolgimento della professione dell’istante, depone il fatto che “l’art. 14 quater della legge 3/12 prevede la possibilità, su istanza del debitore e di un creditore, di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione e, certamente, piano e accordo possono prevedere la messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale. Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell’accordo o di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve evidentemente ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione del patrimonio offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri” (cfr. Trib. Verona 21/12/2018).
L’art. 14 ter, comma sesto, lett. b) L. n. 13/2012, invece, esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorre per il mantenimento proprio e della propria famiglia, mentre nel patrimonio da liquidare rientreranno anche i crediti eventualmente sopravvenuti nel quadriennio successivo al deposito della domanda di ammissione alla procedura così da far rientrare all’interno del patrimonio del debitore ogni somma idonea a soddisfare i creditori. In difetto di beni da alienare permane comunque l’utilità del liquidatore, posto che allo stesso è demandato il compito di accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione dei piani di riparto al fine di soddisfare i creditori.
Pertanto il Tribunale di Matera, riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura di liquidazione (il debitore è persona fisica non in esercizio di impresa, non è soggetto a procedure concorsuali) ha accolto il reclamo e ha aperto la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE EX ART.14 TER E SS È ASSIMILABILE ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE
IL PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO NON È OPPONIBILE ALLA PROCEDURA
Decreto | Tribunale di Milano, Giudice Luca Giani | 18.02.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-la-domanda-di-liquidazione-ex-art-14-ter-e-ss-e-assimilabile-alla-procedura-fallimentare
SOVRAINDEBITAMENTO: LA MORATORIA ANNUALE DEI PRIVILEGIATI SI RIFERISCE ALL’INIZIO DEL PAGAMENTO
LA VIOLAZIONE DELL’ART.124 BIS TUB È CAUSA DI SOVRAINDEBITAMENTO
Decreto | Tribunale di Napoli Nord, dott. A. S. Rabuano | 21.09.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-moratoria-annuale-privilegiati-inizio-pagamento
SOVRAINDEBITAMENTO: IL DECRETO CHE ANNULLA L’OMOLOGA NON È RICORRIBILE PER CASSAZIONE
TALE PROVVEDIMENTO NON HA NATURA NÉ DEFINITIVA NÉ DECISORIA IN QUANTO RIPROPONIBILE
Ordinanza | Corte di Cassazione, sezione VI, Pres. Dogliotti – Rel. Terrusi | 01.08.2017 | n.19117
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-il-decreto-che-annulla-lomologa-non-e-ricorribile-per-cassazione
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