Ai sensi della L. citata art. 12, comma 2, il procedimento di omologazione dell’accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio da cui consegue che i relativi decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca, dunque non sono soggetti a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.;
La Corte di Cassazione afferma che il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 6, art. 7, comma 1 bis, ed art. 8 non precludendo a quest’ultimo – benché nei limiti temporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b),della medesima legge – di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicché non è ricorribile per cassazione. Lo stesso dicasi per il decreto emesso a seguito del reclamo avverso il provvedimento di omologazione, giacché anche codesto non preclude al debitore di presentare un’altra proposta di accordo nei limiti temporali indicati dalla legge;
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 19117 del 01.08.2017.
Il Tribunale di Napoli accoglieva con decreto il reclamo proposto da una banca avverso il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato ai sensi della legge n.3 del 2012.
Avverso il decreto di annullamento del Tribunale, il debitore proponeva ricorso per Cassazione.
La Suprema Corte di Cassazione osserva che il procedimento di omologazione dell’accordo di composizione della crisi segue le norme sul procedimento in camera di consiglio, più nello specifico, ciò comporta che quanto viene deciso con decreto dal Tribunale, in assenza di contraddittorio, non riguarda diritti soggettivi, pertanto il relativo provvedimento non è idoneo al giudicato, infatti, può essere in ogni tempo modificato o revocato, facendo salvi i diritti dei terzi di buona fede acquistati anteriormente.
In altri termini, la Corte di Cassazione afferma che il decreto emesso dal Tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti è privo dei caratteri di decisorietà e definitività che ne consentirebbero il ricorso per cassazione ex art. 111, co.7 Cost.
Nel merito, gli Ermellini sottolineavano che il debitore, quandanche sia stato emesso decreto a seguito del reclamo avverso il provvedimento di omologa, può presentare un’altra proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti nei limiti temporali previsti.
Sulla base delle suesposte argomentazioni, la Corte dichiarava il ricorso inammissibile, con condanna al pagamento alle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
PIANO DEL CONSUMATORE: AI FINI DEL GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA NON È SUFFICIENTE L’ASSENZA DI ATTI IN FRODE
OCCORRE DIMOSTRARE PRUDENZA E PROPORZIONALITÀ NEL RICORSO AL CREDITO E CHE IL SOVRAINDEBITAMENTO CONSEGUE AD EVENTI IMPREVEDIBILI
Decreto | Tribunale di Udine, Dott. Lorenzo Massarelli | 04.01.2017 |
SOVRAINDEBITAMENTO: NON OMOLOGABILE SE I DEBITI CUMULATI NON SONO PROPORZIONALI A CAPACITÀ PATRIMONIALI
L’ECCESSIVO E VOLONTARIO INDEBITAMENTO DI UN SOGGETTO COMPORTA IL RIGETTO DEL PIANO DEL CONSUMATORE
Ordinanza Tribunale di Napoli, Pres. Stanislao de Matteis 08-03-2016
SOVRAINDEBITAMENTO: DECRETO DI OMOLOGA ANNULLABILE SE IL DEBITORE ERA IMPOSSIBILITATO AD ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI
LA CRISI ECONOMICA PRIMA DELL’ASSUNZIONE DEL DEBITO COMPORTA L’ANNULLAMENTO DEL DECRETO
Sentenza Tribunale di Napoli, Pres. Stanislao de Matteis 18-02-2016
SOVRAINDEBITAMENTO: ECCO LA NOZIONE DI CONSUMATORE ABILITATO AL PIANO
LE OBBLIGAZIONI CONTRATTE NELL’ESERCIZIO D’IMPRESA E/O ATTIVITÀ PROFESSIONALE RESIDUALI ED ATTUALI SONO ESCLUSE
Sentenza Corte di Cassazione, Sezione Prima, Pres. Ceccherini – Rel. Ferro 01-02-2016 n.1869
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