Nell’ambito di una composizione della crisi da sovraindebitamento, quando non è stata proposta alcuna opposizione all’accordo da parte dei creditori concorsuali, la valutazione cui il giudice delegato è chiamato non può riguardare la convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all’ipotesi alternativa della liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore, poiché il relativo giudizio è riservato ai creditori concorsuali.
Il giudice è pertanto chiamato a valutare esclusivamente la legittimità del procedimento, anche dal punto di vista della logicità, completezza e coerenza della relazione attestativa del professionista OCC, nonché la fattibilità del piano sottostante alla proposta di accordo. Il Giudice è chiamato a svolgere una valutazione di fattibilità nell’ambito del contemperamento dei vari e contrapposti interessi, dovendo accertare che dal piano derivi il soddisfacimento dei creditori in termini coerenti con la proposta
Questo il principio evidenziato dal Tribunale di Rimini, Giudice Silvia Rossi, con il decreto dell’11 ottobre 2020.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: RILEVANTE IL RISPETTO DEL MERITO CREDITIZIO DA PARTE DELLA BANCA NELLA CONCESSIONE DEL PRESTITO
IL PIANO DEL CONSUMATORE PUÒ ESSERE OMOLOGATO QUANDO SUSSISTE LA MERITEVOLEZZA
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Nicola Graziano | 21.10.2020
SOVRAINDEBITAMENTO: LA LUDOPATIA COME CONDIZIONE DI ACCESSO, MA VA DOCUMENTATA IN ATTI
È NECESSARIO PROVARE CHE UNA SIMILE CONDIZIONE DI DISTURBO RENDA IL SOGGETTO INCONSAPEVOLE DEI RISCHI FINANZIARI CORSI
Decreto | Tribunale di Catania, Giudice Roberto Cordio | 11.08.2020 | n.1213
SOVRAINDEBITAMENTO: I NUMERI DEL DEBITORE AI FINI DELLA MERITEVOLEZZA NELLA FASE GENETICA
OCCORRE CHE LA RATA DI MUTUO SIA INFERIORE AD UN TERZO DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
Ordinanza | Tribunale di Cassino, Pres. Pignata – Rel. Grillo | 01.07.2020 | n.14868
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