E’ ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il Tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l’istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell’ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come integrata dalla legge n. 221 del 2012, in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività – non essendo revocabile in dubbio che lo stesso sia «non altrimenti impugnabile» – e di quello della decisorietà.
Considerato che non può essere omologato un piano del consumatore che preveda un pagamento dei creditori in un tempo non ragionevole (ciò che attiene alla valutazione in ordine alla fattibilità del piano: v. art. 8 co. 2 l. cit.) e che, in mancanza di una espressa previsione di legge (l’unico riferimento ad esso, contenuto nella legge sul sovraindebitamento, concerne la domanda di liquidazione: v. art. 14 novies co. 1), tale periodo, in adesione a un orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito, deve ritenersi che non possa, almeno di regola, superare il quinquennio (cfr. Trib. Padova 13-4-2018; Trib. Bari 18-9-2017; Trib. Rovigo, 13-12-2016; Trib. Milano 17-11-2016), apparendo valevoli anche per siffatto procedimento, qualificato come concorsuale (cfr. art. 6 co. 1 della legge n. 3/2012), i principi enunciati dalla Corte di Cassazione in materia di procedura fallimentare e secondo cui essa, affinché rispetti i dettami dell’art. 2 co. 2 della legge n. 89/2001 e i parametri indicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non può superare i cinque anni nel caso di media complessità e i sette anni in caso di notevole complessità (cfr. Cass. 28-5-2012 n. 8468; Cass. 12-10-2017 n. 23982), rilevandosi inoltre che le Sezioni Unite, con sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521, nel pronunciarsi sulla questione del controllo di legittimità del giudizio di fattibilità della proposta di concordato preventivo, hanno affermato che tale giudizio debba essere operato tenendo conto della ragionevole durata del piano, stante la necessità di garantire anche il contrapposto interesse dei creditori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Mantova, Pres. est. Mauro Bernardi, con il decreto del 02.05.2019.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SOVRAINDEBITAMENTO: LA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE EX ART.14 TER E SS È ASSIMILABILE ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE
IL PIGNORAMENTO DI 1/5 DELLO STIPENDIO NON È OPPONIBILE ALLA PROCEDURA
Decreto | Tribunale di Milano, Giudice Luca Giani | 18.02.2019 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-la-domanda-di-liquidazione-ex-art-14-ter-e-ss-e-assimilabile-alla-procedura-fallimentare
SOVRAINDEBITAMENTO: LA MORATORIA ANNUALE DEI PRIVILEGIATI SI RIFERISCE ALL’INIZIO DEL PAGAMENTO
LA VIOLAZIONE DELL’ART.124 BIS TUB È CAUSA DI SOVRAINDEBITAMENTO
Decreto | Tribunale di Napoli Nord, dott. A. S. Rabuano | 21.09.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/sovraindebitamento-moratoria-annuale-privilegiati-inizio-pagamento
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